martedì 13 maggio 2025

Approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Materia di Sicurezza sul Lavoro

Il recente Accordo tra il Governo e le Regioni (17 aprile 2025) delinea un aggiornamento sostanziale del sistema di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'intento primario è la standardizzazione e l'elevazione qualitativa dei percorsi formativi a livello nazionale. Di seguito, si elencano i punti principali che caratterizzano il nuovo accordo:

  • Standardizzazione dei Contenuti e Durate: Definizione più precisa e uniforme dei contenuti minimi, delle durate e degli aggiornamenti periodici per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e RLS, superando le eterogeneità regionali pregresse.
  • Requisiti Qualitativi dei Soggetti Formatori: Inasprimento dei criteri di qualificazione per gli enti e i docenti erogatori della formazione, focalizzandosi su competenze specifiche, esperienza comprovata e aggiornamento professionale continuo.
  • Modalità Didattiche e Tecnologie Innovative: Apertura regolamentata all'utilizzo di metodologie didattiche avanzate, inclusa la formazione a distanza (e-learning) nel rispetto di specifici requisiti tecnici e di tracciabilità, e l'introduzione di strumenti come la realtà virtuale/aumentata per simulazioni pratiche.
  • Rafforzamento della Formazione Pratica: Maggiore enfasi sull'addestramento pratico e sulle simulazioni operative, mirate all'acquisizione di competenze concrete per la gestione dei rischi specifici delle diverse attività lavorative.
  • Tracciabilità e Validazione della Formazione: Implementazione di sistemi più rigorosi per la registrazione, la tracciabilità e la validazione della formazione erogata, potenzialmente attraverso piattaforme digitali centralizzate o sistemi interoperabili.
  • Aggiornamento Normativo e Tecnologico Continuo: Previsione di meccanismi strutturati per l'aggiornamento periodico dei contenuti formativi in relazione all'evoluzione della normativa, delle buone prassi e delle innovazioni tecnologiche nei diversi settori.
  • Controllo e Monitoraggio dell'Efficacia Formativa: Introduzione di indicatori e procedure per la valutazione dell'efficacia della formazione erogata, con possibili meccanismi di audit e verifica da parte degli organi competenti.
  • Riconoscimento della Formazione Pregressa e Crediti Formativi: Definizione di criteri chiari per il riconoscimento della formazione già acquisita e per la gestione dei crediti formativi tra diversi percorsi e contesti lavorativi.
  • Specificità Settoriali: Maggiore attenzione alle peculiarità dei diversi settori produttivi, con la possibile definizione di moduli formativi specifici e integrativi per affrontare i rischi settoriali in modo più mirato.
  • Ruolo degli Organismi Paritetici: Potenziamento del ruolo degli organismi paritetici nella definizione dei fabbisogni formativi e nella validazione dei percorsi, in virtù della loro conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali e dei rischi specifici.

L'implementazione di questo nuovo Accordo Stato-Regioni richiederà un adeguamento da parte di tutti gli attori coinvolti nel sistema della prevenzione, con l'obiettivo di elevare il livello di consapevolezza e competenza in materia di sicurezza sul lavoro e contribuire in modo significativo alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

lunedì 24 marzo 2025

GPS su autocarri: sanzione di 50.000 euro ad una azienda

 Il Garante Privacy ha multato con 50mila euro un’azienda di autotrasporto per l’uso illecito di un sistema GPS che monitorava i mezzi utilizzati da circa 50 dipendenti senza rispettare la normativa sulla privacy. 

L’indagine, avviata dopo il reclamo di un ex dipendente e condotta con la Guardia di Finanza, ha rivelato che il sistema tracciava in modo continuo localizzazione, velocità e stato dei veicoli, violando i limiti imposti dall’Ispettorato del lavoro. 

L’azienda non aveva fornito un’informativa adeguata ai lavoratori e conservava i dati per oltre cinque mesi, contravvenendo ai principi di minimizzazione e limitazione. Oltre alla sanzione, il Garante ha imposto all’azienda di correggere le proprie pratiche e fornire un’adeguata informativa ai dipendenti.

lunedì 10 febbraio 2025

Aggiornamenti sul Decreto Legislativo n.231/2001

Negli ultimi mesi, il Decreto Legislativo 231/2001 è stato aggiornato con l’introduzione di nuovi reati presupposto, ampliando così la responsabilità amministrativa degli enti. Queste modifiche impongono alle aziende un adeguamento dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) per garantirne la conformità.

Principali aggiornamenti

  1. Legge 8 agosto 2024, n. 112
    È stato introdotto nel Codice Penale il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (art. 314-bis c.p.), ora incluso tra i reati presupposto del Decreto 231. Questa nuova fattispecie si aggiunge al peculato e riguarda le situazioni in cui viene compromesso un interesse finanziario dell’Unione Europea.

  2. Legge 9 agosto 2024, n. 114
    Sono state apportate modifiche al Codice Penale, tra cui:

    • L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), che non è più perseguibile.
    • La riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), ora definito in modo più restrittivo.
      Questi cambiamenti hanno un impatto diretto sull’elenco dei reati previsti dal Decreto 231.
  3. Legge 9 ottobre 2023, n. 137
    Con la conversione in legge del "Decreto Giustizia" (D.L. 10 agosto 2023, n. 105), sono stati aggiunti tre nuovi reati presupposto:

    • "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.)
    • "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis c.p.)
    • "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.)
      Queste nuove fattispecie ampliano il rischio legato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e rendono necessario un aggiornamento dei MOG per includere misure di prevenzione adeguate.

Implicazioni per le aziende

Le aziende devono valutare attentamente l’impatto di queste modifiche normative sui propri processi interni e aggiornare i Modelli di Organizzazione e Gestione per prevenire il rischio di commissione dei nuovi reati presupposto. È fondamentale che gli Organismi di Vigilanza (OdV) monitorino costantemente l’evoluzione normativa per garantire la conformità ed evitare responsabilità amministrative.

Per consultare l’elenco sempre aggiornato dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, è possibile fare riferimento al sito ufficiale dedicato.

lunedì 23 settembre 2024

Patente a crediti - Decreto 18 settembre 2024 - Lo schema esplicativo

 

Patente a crediti

A seguito della modifica dell’art.27 D.Lgs.81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro) è stato emanato il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.


Poiché le novità introdotte sono piuttosto articolate cerchiamo di dare una traccia schematica per potersi districare in questa nuova materia.


Soggetti obbligati:

Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/2008.


Imprese con sede estera:

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.


Soggetti esclusi dall’obbligo:

Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.


Come richiedere la patente a crediti:

attraverso il portale internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


Quanti punti sono assegnati in fase di rilascio:

Una volta verificati i requisiti, sono assegnati 30 punti di base ai quali se ne possono aggiungere altri in funzione delle caratteristiche dell’impresa (adozione di modelli organizzativi MOG, possesso di certificazione ISO45001, ecc.).


Qual è il minimo di crediti per operare nei cantieri temporanei:

Dotazione pari o superiore a quindici crediti. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione per infortuni gravi.


Come recuperare crediti perduti:

il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta
dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).


Entrata in vigore:

ad oggi (23 settembre 2024) il termine è indicato nella data del 

1 ottobre 2024.

giovedì 7 marzo 2024

La "Patente a punti" per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili

Il decreto-legge n. 19/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 02/03/2024, rappresenta un importante intervento normativo nel settore delle costruzioni, introducendo il concetto di patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. Questa patente è una novità significativa che mira a migliorare la qualità e la sicurezza dei lavori nel settore.

Il testo del decreto modifica diversi aspetti del Decreto Legislativo 81/08, che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Innanzitutto, l'articolo 27 introduce il concetto di patente di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Per ottenere questa patente, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti riguardanti l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale, nonché il possesso di documenti relativi alla valutazione dei rischi e alla regolarità contributiva.

La patente è rilasciata in formato digitale dalle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha un punteggio iniziale di trenta crediti. Tuttavia, questo punteggio può essere decurtato in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro o in caso di infortuni sul luogo di lavoro. Le violazioni portano a decurtazioni di crediti, mentre gli infortuni sul lavoro possono comportare la sospensione temporanea della patente.

La mancanza di crediti può avere conseguenze serie per le imprese e i lavoratori autonomi, inclusa l'esclusione da lavori pubblici e il pagamento di sanzioni amministrative significative.

Per esempio, una dotazione inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti

Inoltre, il decreto modifica gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, stabilendo che essi devono verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, trasmettere documenti all'amministrazione concedente e verificare il possesso della patente.

Infine, l'articolo 157 del decreto prevede sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori che violano le norme sulla sicurezza e sugli obblighi relativi alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Complessivamente, il decreto si propone di migliorare la sicurezza e la qualità dei lavori nei cantieri edili attraverso l'introduzione di un sistema di qualificazione e monitoraggio basato su una patente a punti.

 

ATTENZIONE: si ricorda che il testo del Decreto Legge ha validità di 60 giorni entro i quali dovrà essere convertito in legge con possibili modifiche, pertanto quanto sopra indicato potrebbe subire modifiche in sede di conversione.

venerdì 20 ottobre 2023

Formazione sulla sicurezza in EDILIZIA: validità di 3 o 5 anni?

 

Con il CCNL edilizia, siglato nel 2022 da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, sono stati rivisti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro.

Il “CCNL che si rivolge ai lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative” prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Come si concilia tale previsione con gli aggiornamenti previsti dalla legge e dagli Accordi Stato-Regioni vigenti, in base ai quali la validità di tali corsi è di 5 anni?

Naturalmente il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Per questo motivo  nelle aziende interessate dal CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non comporta per il datore di lavoro sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Tuttavia, va detto che tale inadempienza si traduce in violazione di un CCNL come previsto e sanzionato dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Pertanto, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale, non sarà punito ai sensi del D.Lgs.81/2008 ma ai sensi del sopra citato art.509 del Codice Penale con la sanzione amministrativa compresa tra euro 103 a euro 516.


martedì 1 agosto 2023

Di-isocianati: le nuove regole

Attraverso il Regolamento (UE) 2020/1149 (pubblicato il 4 agosto 2020) è stato modificato l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilendo restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Sulla base del regolamento, sono state definite due scadenze: 

A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato composti contenenti “diisocianati”, salvo che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure che il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti disponga di informazioni sui requisiti obbligatori e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Per quanto sopra previsto, spetta ai datori di lavoro (ed ai lavoratori autonomi) garantire che gli utilizzatori di diisocianati abbiano completato con successo una formazione adeguata sull'uso sicuro di tali sostanze prima del loro utilizzo.

Quale formazione?

Al momento non è previsto il contenuto e la durata minima della formazione da seguire, pertanto la stessa dovrà essere "calibrata" sulle reali condizioni di lavoro ed utilizzo di ciascuna realtà.

Secondo le interpretazioni più diffuse, la formazione sui diisocianati dovrebbe (o potrebbe) far parte della formazione sui rischi specifici di cui all'art.37 D.Lgs.81/2008 ed Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 purché esplicitata nel registro e nell'attestato e che il docente sia adeguatamente competente in materia.


Dove si trovano i diisocianati?

Tra i prodotti che possono contenere diisocianati abbiamo:

  • composti poliuretanici 
  • resine bicomponenti, 
  • sigillanti, 
  • materiali da rivestimento, 
  • schiume, 
  • adesivi,
  • vernici e pitture