Cassazione Penale, Sez. V, 15 novembre 2012, n. 44824
La Corte di Cassazione con sentenza n. 44824 del 15 novembre 2012 la Cassazione Penale ha dichiarato che il fallimento di una azienda NON è equiparabile alla morte di un soggetto fisico imputato in un procedimento penale. Pertanto, considerato che il D.Lgs.231/2001 assimila gli enti a persone fisiche imputabili di reato, il
fallimento della società non determina l’estinzione della sanzione amministrativa prevista dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.