Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - entrato in vigore il 11/01/2012
Il datore di lavoro che, alla data di
pubblicazione dell’Accordo, ha frequentato il corso di formazione di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 (il vecchio corso di 16 ore) e che, secondo quanto
indicato nel punto 9 dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione
secondo le nuove regole (cioè con i contenuti
e la durata in base alla classe
di rischio dell’attività svolta), dovrà svolgere solo il corso di aggiornamento
secondo i criteri di cui al Punto 7 dell’Accordo.
Per quanto sopra, nei cinque anni a seguire, cioè entro l’11/1/2017, il datore di lavoro-RSPP dovrà effettuare l'aggiornamento previsto dall'accordo in esame.
Per maggiori informazioni sui costi e la durata: progettoaziendams@gmail.com