Il provvedimento va a modificare l’allegato III alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici per i quali è nota la possibilità di causare malattie infettive nell’uomo.
La direttiva 2020/739, una volta recepita nell'ordinamento italiano tramite un decreto attuativo, andrà a modificare il titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. “Testo unico sulla sicurezza”).
Si ricorda che ai sensi del sopra citato Testo Unico, la classificazione per categorie degli agenti biologici è così ripartita:
a)
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b)
agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c)
agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d)
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.