lunedì 15 giugno 2020

Covid-19: classificato secondo le categorie degli agenti biologici

Attraverso la direttiva (Ue) 2020/739 (pubblicata sulla G.U.C.E. L del 4 giugno 2020, n. 175), il Covid-19 è stato classificato come agente biologico di categoria 3. La direttiva dovrà essere recepita attraverso un atto normativo nazionale ma, ad oggi, rappresenta un punto di riferimento (seppure in divenire) per la classificazione del rischio nelle aziende italiane.
Il provvedimento va a modificare l’allegato III alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici per i quali è nota la possibilità di causare malattie infettive nell’uomo.
La direttiva 2020/739, una volta recepita nell'ordinamento italiano tramite un decreto attuativo, andrà a modificare il titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. “Testo unico sulla sicurezza”).
Si ricorda che ai sensi del sopra citato Testo Unico, la classificazione per categorie degli agenti biologici è così ripartita:



a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.


mercoledì 19 febbraio 2020

Attività di ispezione sulla Privacy: la programmazione del Garante per il primo semestre 2020 e le sanzioni del 2019


Il Garante ha definito i settori che saranno oggetto di verifica nei primi sei mesi del 2020 e, in particolare riguarderanno:
- i trattamenti di dati svolti nell’ambito della sanità e, più precisamente, gli enti pubblici che si occupano della “medicina di iniziativa” e le multinazionali del settore farmaceutico e sanitario.

- i trattamenti di dati effettuati dagli intermediari dell’ambito della fatturazione elettronica;
- le società che gestiscono banche dati reputazionali e dalle società di food delivery;
- il rispetto delle norme nel rilascio di certificati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente,
- il trattamento dei dati per attività di marketing, e-banking, gestione delle carte di fedeltà;
- l’uso di software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (il cosiddetto “whistleblowing”);
- la gestione in caso di violazioni della sicurezza dei dati (data breach).

Saranno inoltre effettuati controlli sulle misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e di imprese che trattano categorie di dati particolari, sulla corretta somministrazione di informativa e acquisizione del consenso, oltre che sui tempi di conservazione dei dati.

Si rileva inoltre che nel corso del 2019 sono state applicate sanzioni per 15.910.390 euro oltre ad iscrizioni a ruolo per un importo complessivo di 12.243.267 euro, riguardanti trasgressori che non si sono avvalsi della facoltà di definizione agevolata prevista dal decreto legislativo n.101 del 2018.