giovedì 13 novembre 2014

MARZO 2015 - Scadenza dell'obbligo formativo per gli incaricati all'uso di attrezzature.


In base all'Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, sono state identificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Sono state individuate anche le modalità di riconoscimento di tali abilitazioni nonché i soggetti formatori abilitati, la durata, i requisiti e la validità della formazione pregressa.

Si riporta di seguito l'elenco delle attrezzature interessate, per le quali occorre una specifica abilitazione

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi)
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo
Riconoscimento della formazione pregressa
Sono riconosciuti validi i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’Accordo, composti sia di parte teorica che di parte pratica che di verifica finale dell’apprendimento.

Corsi composti di modulo teorico e pratico e di verifica finale dell’apprendimento di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’accordo a condizione che gli stessi corsi siano integrati tramite un modulo di aggiornamento, con verifica finale dell’apprendimento, da effettuarsi entro marzo 2015.

Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica dell’apprendimento finale a condizione che entro marzo 2015 venga effettuato il modulo integrativo di aggiornamento con verifica finale dell’apprendimento.


Scadenze
I lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature per cui è richiesta una abilitazione devono effettuare la formazione teorica e pratica con verifica dell’apprendimento entro marzo 2015.
I lavoratori in possesso di formazione pregressa documentabile devono frequentare un corso di aggiornamento specifico con verifica finale dell’apprendimento entro marzo 2015.

Una volta conseguita l’abilitazione, la stessa dovrà essere aggiornata entro 5 anni, dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, attraverso corsi di aggiornamento di 4 ore.

venerdì 30 maggio 2014

Pubblicate le linee guida per l'uso dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione.


Il Garante per la Protezione dei dati personali, alla luce del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (relativo alla trasparenza della Pubblica Amministrazione) ha emanato le linee guida che dovranno essere seguite dalle PA in materia di pubblicazione di documenti e dati personali.

Nello specifico, si sottolinea che i dati dovranno essere trasparenti e disponibili, oltre che riutilizzabili dai destinatari. Si pone inoltre evidenza al fatto che i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto, ovvero, NON salvati in formati proprietari che obbligherebbero gli utenti a dotarsi di software a pagamento per la loro consultazione (Es.: Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw, ecc.).

Per i documenti di testo, i fogli di calcolo, le presentazioni, ecc. sembra quindi ribadita la necessità di utilizzare il formato aperto di tipo "ODF" (Open Document Format) liberamente gestibile con suite gratuite come OpenOffice e LibreOffice.

Le linee guida definiscono inoltre le modalità di indicizzazione sui motori di ricerca (limitata ai soli documenti espressamente previsti) ed i limiti al riutilizzo dei dati.

Si riporta il testo dell'art. 35 lettera f) del Decreto citato:

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti.
Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità