giovedì 7 marzo 2024

La "Patente a punti" per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili

Il decreto-legge n. 19/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 02/03/2024, rappresenta un importante intervento normativo nel settore delle costruzioni, introducendo il concetto di patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. Questa patente è una novità significativa che mira a migliorare la qualità e la sicurezza dei lavori nel settore.

Il testo del decreto modifica diversi aspetti del Decreto Legislativo 81/08, che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Innanzitutto, l'articolo 27 introduce il concetto di patente di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Per ottenere questa patente, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti riguardanti l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale, nonché il possesso di documenti relativi alla valutazione dei rischi e alla regolarità contributiva.

La patente è rilasciata in formato digitale dalle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha un punteggio iniziale di trenta crediti. Tuttavia, questo punteggio può essere decurtato in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro o in caso di infortuni sul luogo di lavoro. Le violazioni portano a decurtazioni di crediti, mentre gli infortuni sul lavoro possono comportare la sospensione temporanea della patente.

La mancanza di crediti può avere conseguenze serie per le imprese e i lavoratori autonomi, inclusa l'esclusione da lavori pubblici e il pagamento di sanzioni amministrative significative.

Per esempio, una dotazione inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti

Inoltre, il decreto modifica gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, stabilendo che essi devono verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, trasmettere documenti all'amministrazione concedente e verificare il possesso della patente.

Infine, l'articolo 157 del decreto prevede sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori che violano le norme sulla sicurezza e sugli obblighi relativi alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Complessivamente, il decreto si propone di migliorare la sicurezza e la qualità dei lavori nei cantieri edili attraverso l'introduzione di un sistema di qualificazione e monitoraggio basato su una patente a punti.

 

ATTENZIONE: si ricorda che il testo del Decreto Legge ha validità di 60 giorni entro i quali dovrà essere convertito in legge con possibili modifiche, pertanto quanto sopra indicato potrebbe subire modifiche in sede di conversione.

venerdì 20 ottobre 2023

Formazione sulla sicurezza in EDILIZIA: validità di 3 o 5 anni?

 

Con il CCNL edilizia, siglato nel 2022 da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, sono stati rivisti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro.

Il “CCNL che si rivolge ai lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative” prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Come si concilia tale previsione con gli aggiornamenti previsti dalla legge e dagli Accordi Stato-Regioni vigenti, in base ai quali la validità di tali corsi è di 5 anni?

Naturalmente il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Per questo motivo  nelle aziende interessate dal CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non comporta per il datore di lavoro sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Tuttavia, va detto che tale inadempienza si traduce in violazione di un CCNL come previsto e sanzionato dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Pertanto, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale, non sarà punito ai sensi del D.Lgs.81/2008 ma ai sensi del sopra citato art.509 del Codice Penale con la sanzione amministrativa compresa tra euro 103 a euro 516.


martedì 1 agosto 2023

Di-isocianati: le nuove regole

Attraverso il Regolamento (UE) 2020/1149 (pubblicato il 4 agosto 2020) è stato modificato l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilendo restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Sulla base del regolamento, sono state definite due scadenze: 

A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato composti contenenti “diisocianati”, salvo che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure che il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti disponga di informazioni sui requisiti obbligatori e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Per quanto sopra previsto, spetta ai datori di lavoro (ed ai lavoratori autonomi) garantire che gli utilizzatori di diisocianati abbiano completato con successo una formazione adeguata sull'uso sicuro di tali sostanze prima del loro utilizzo.

Quale formazione?

Al momento non è previsto il contenuto e la durata minima della formazione da seguire, pertanto la stessa dovrà essere "calibrata" sulle reali condizioni di lavoro ed utilizzo di ciascuna realtà.

Secondo le interpretazioni più diffuse, la formazione sui diisocianati dovrebbe (o potrebbe) far parte della formazione sui rischi specifici di cui all'art.37 D.Lgs.81/2008 ed Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 purché esplicitata nel registro e nell'attestato e che il docente sia adeguatamente competente in materia.


Dove si trovano i diisocianati?

Tra i prodotti che possono contenere diisocianati abbiamo:

  • composti poliuretanici 
  • resine bicomponenti, 
  • sigillanti, 
  • materiali da rivestimento, 
  • schiume, 
  • adesivi,
  • vernici e pitture

giovedì 23 marzo 2023

La sicurezza ed i rischi delle batterie al litio

Sempre più diffuse, le batterie al litio sono ormai impiegate per le attrezzature più disparate: decespugliatori, martelli demolitori, smerigliatrici angolari, ecc.

Quali sono i rischi legati a questo tipo di fonte di energia?

Scarica completa : ne causa l’instabilità, con conseguente corto circuito interno e surriscaldamento del sistema;
Sovraccarico termico : causato da fonti di energia o calore esterne, con conseguente surriscaldamento del sistema;
Danni meccanici : in combinazione all’alta densità energetica della batteria (ad esempio in seguito a un colpo o a un incidente);
Sovraccarico elettrico : durante la fase di carica o scarica (dovuto ad esempio a un difetto di produzione della protezione elettronica).
Un fattore determinante è lo stato di carica: le celle che hanno uno stato di carica inferiore al 50% non evidenziato reazioni gravi, anche nel caso di forti danni subiti.
La situazione diventa particolarmente pericolosa se una batteria al litio rilascia la propria energia immagazzinata in maniera incontrollata. Quando il calore del prodotto supera il punto di fusione del litio (180,5°C), si verifica una reazione a catena incontrollabile, la “fuga termica”. La conseguenza è un riscaldamento della batteria in maniera esplosiva.
Gli incendi legati alle batterie al litio sono difficili da gestire e il fuoco si propaga rapidamente. Spesso, tutto ciò che i vigili del fuoco possono fare è proteggere le zone adiacenti.

venerdì 17 giugno 2022

GDPR: parte la consultazione pubblica sulle regole da adottare per il calcolo delle sanzioni

 Entro il 27 giugno imprese, cittadini e PA potranno inviare le loro proposte


Fino al 27 giugno sarà possibile inviare proposte di modifica alle linee guide, adottate in via provvisoria dall’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati), sulle sanzioni emesse in caso di violazioni del GDPR.

L’obiettivo è quello di uniformare il trattamento sanzionatorio nei vari Paesi della UE.

I Garanti per la protezione dei dati personali europei hanno proposto l’aggiornamento delle metodologie adottate, suddividendo le modalità di calcolo in cinque fasi.

  1. Si stabilisce se il caso in questione riguarda uno o più casi di condotta sanzionabile e se la condotta abbia portato a una o più violazioni.
  2. Si individua un punto di partenza per il calcolo della sanzione, tenendo in considerazione la classificazione delle violazioni in base alla loro natura, la gravità della violazione e il fatturato dell’impresa.
  3. Sono valutate le aggravanti o attenuanti che possono aumentare o diminuire l'importo della sanzione pecuniaria, sulla base di criteri interpretativi armonizzati.
  4. Viene definito il valore massimo della sanzione, in base alle disposizioni del GDPR, in modo da garantire che tali importi non vengano superati.
  5. Si valuta se l'importo ipotizzato per la sanzione soddisfa i requisiti di efficacia, dissuasività e proporzionalità previsti dal Regolamento europeo per la tutela dei dati personali.

A titolo di esempio, una sanzione comminata a una grande multinazionale potrebbe risultare troppo limitata se fosse uguale a quella proposta per una piccola impresa. In tal caso l’effetto deterrente della sanzione sarebbe irrilevante sul bilancio aziendale. Allo stesso tempo, occorre distinguere i soggetti che hanno commesso una sola violazione da quelli che invece adottano comportamenti illeciti continuativi.

mercoledì 19 gennaio 2022

Nuove modifiche al D.Lgs.81/2008 - Testo Unico Sicurezza sul lavoro

Attraverso la conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021sono state apportate importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Anzitutto nasce un vero e proprio obbligo di  nomina del preposto ai sensi dell'art.18 comma1 lettera b-bis del TU.

Inoltre il preposto diventa ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

Si ricorda che il preposto, quando nominato, deve essere assoggettato a formazione aggiuntiva di almeno 8 ore rispetto alla formazione prevista per il lavoratori in generale.

La mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e/o del Dirigente è sanzionabile (ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) ) con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).

 

Quali sono le funzioni fondamentali del preposto?

Il Preposto, in base alla modifica della lett. a) del primo comma (art.19) deve:  “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Pertanto, il preposto ha l’obbligo di intervenire qualora riscontri comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, al fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Qualora si verifichi il mancato rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

Viene inoltre aggiunto il comma f-bis), in base al quale “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

Pertanto, se il preposto rilevasse condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, dovrà intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente.

venerdì 24 settembre 2021

Green Pass nei luoghi di lavoro: la circolare

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE

 

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi di lavoro, dovranno possedere, ed esibire su richiesta, la certificazione verde (green pass) Covid-19.

Si riporta in calce il link alla circolare predisposta dalla collega, dott.ssa Sonia Bertuccelli (consulente del lavoro) per opportuni chiarimenti sugli obblighi e le sanzioni di cui al Decreto Legge n.127 del 21/09/2021.


Scarica la Circolare Green Pass




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