martedì 4 dicembre 2012

Responsabilità degli enti, il fallimento non estingue la responsabilità

Cassazione Penale, Sez. V, 15 novembre 2012, n. 44824

La Corte di Cassazione con sentenza n. 44824 del 15 novembre 2012 la Cassazione Penale ha dichiarato che il fallimento di una azienda NON è equiparabile alla morte di un soggetto fisico imputato in un procedimento penale. Pertanto, considerato che il D.Lgs.231/2001 assimila gli enti a persone fisiche imputabili di reato, il fallimento della società non determina l’estinzione della sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Validità corsi di Primo Soccorso per coloro che hanno svolto formazione assimilata

Attraverso una nota di chiarimento su richiesta della CONFAPI (interpello del 15 novembre 2012), il Ministero del Lavoro ha precisato che i corsi di formazione in materia di soccorso (quali, ad esempio, quelli frequentati da volontari 118, ecc.) possono essere considerati sostitutivi dei corsi di Primo Soccorso richiesti dal D.M.388/2003 a patto che l'erogazione abbia soddisfatto i requisiti inerenti la durata, gli argomenti e le qualifiche dei docenti.
Qualora durata ed argomenti trattati non risultassero in linea con i corsi di cui al D.M.388/2003 sarà necessario procedere ad opportuna integrazione dei corsi già svolti.

Maniglioni antipanico non marcati CE

Entro il 18.02.2013 è obbligatorio provvedere alla sostituzione dei maniglioni non marcati Ce installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Dettaglio
Il Decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’Interno recante “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2011,  ha aggiornato quanto disposto dal precedente Decreto 3 novembre 2004 dello stesso Ministero in materia di dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controlllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (maniglioni antipanico); il termine ultimo per la sostituzione delle porte antincendio è stato prorogato di due anni e quindi fino al 18 febbraio 2013 .


giovedì 12 luglio 2012

Lavoratori autonomi nei cantieri: la circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare, diretta principalmente agli ispettori, con la quale evidenzia alcuni degli aspetti ritenuti più significativi per individuare eventuali situazioni di lavoro subordinato "mascherato" da lavoro autonomo sui cantieri.

Fondamentalmente gli aspetti cui si fa riferimento sono:

- Subordinazione: ovviamente in presenza di vincolo di subordinazione non è possibile parlare di lavoro autonomo. Tale vincolo può essere desumibile dal contratto in essere o da elementi sostanziali che si riscontrino nelle attività svolte.

- Dotazione di attrezzature/strumenti: il lavoratore autonomo deve disporre degli strumenti e delle attrezzature necessari per le proprie attività. Tale necessità risulta anche in fase di verifica dei requisiti tecnico professionali necessaria prima di conferire l'incarico. L'assenza di tale requisito implica la presunzione di subordinazione del lavoratore.

- Monocommittenza: quando il lavoratore dispone di un solo committente e non può dimostrare di svolgere lavori anche per altri clienti/committenti, si presume il lavoro subordinato.

- Aggregazioni di lavoratori autonomi: tale condizione fa presumere l'esistenza di un'organizzazione che va oltre il semplice lavoro autonomo.



Si circorda che la definizione di lavoratore autonomo viene data dall''articolo 89, comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi del quale per lavoratore autonomo deve intendersi “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

lunedì 18 giugno 2012

La responsabilità del Datore di Lavoro in caso di imperiza del lavoratore



Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n.27729 del 14/07/2011

Con la sentenza sopra indicata, la Cassazione ha ribadito quello che risulta ormai essere un principio pacifico:
il Datore di Lavoro risulta responsabile anche per infortuni derivanti da imperizia o negligenza del lavoratore.
Unica eccezione pare essere una effettiva eccezionalità della condotta del lavoratore che, pertanto, abbia impedito di prevedere un potenziale infortunio o malattia professionale.

Per quanto indicato, il Datore di Lavoro non può sentirsi garantito (per esempio) dall'aver consegnato i DPI ai propri dipendenti ma dovrà anche effettuare un'opera di monitoraggio sull'utilizzo e, soprattutto, dovrà contestare ogni mancanza in tal senso ai propri lavoratori.

Decisione certamente forte che, tuttavia, risulta compatibile con la possibilità del Datore di Lavoro di ricorrere alle sanzioni disciplinari previste dalla Contrattazione Collettiva per quanto concerne l'inosservanza delle misure di sicurezza da parte del personale addetto.

mercoledì 23 maggio 2012

Proroga per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nelle aziende fino a 10 addetti

La scadenza inizialmente fissata per il 30 giugno, entro la quale le aziende che si erano avvalse dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi è stata spostata al 31 dicembre 2012.

Le aziende che occupano fino a 10 addetti dispongono pertanto di ulteriori 6 mesi per predisporre il DVR. Resta tuttavia da sottolineare che l'autocertificazione riguarda l'attività di analisi dei rischi ma non esonera dalle azioni di prevenzione che ne devono conseguire (per esempio la predisposizione di estintori adeguati per numero e tipologia, effettuazione di specifici corsi di formazione per il personale, ecc.).

mercoledì 9 maggio 2012

Formazione per i neo assunti

Il personale di nuova assunzione deve essere formato prima di essere adibito alle mansioni che lo espongono a rischi specifici.

Pertanto, i 60 giorni di tempo che l'Accordo Stato Regioni prevede per la formazione del personale neoassunto riguardano il periodo entro il quale la formazione complessiva deve essere conclusa ma resta inteso il divieto di adibire personale a mansioni per le quali non sia stato adeguatamente formato in merito ai rischi connessi.

Quanto sopra vale anche per i lavoratori assunti con contratti di durata inferiore ai 60gg.

mercoledì 18 aprile 2012

Privacy: le semplificazioni del D.L. 5 / 2012

Abolizione del DPS.
Questa è la principale novità introdotta dal c.d. decreto "Semplifica Italia".
Viene meno l'obbligo formale di redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati personali e gli obblighi ad esso connessi(annotazione dell'aggiornamento nella relazione che accompagna il bilancio, aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno, ecc.).
NON sono tuttavia aboliti gli obblighi sostanziali di protezione dei dati personali. Pertanto ogni Titolare del trattamento dovrà tutelare i dati personali presenti nella propria realtà attraverso le misure  minime di sicurezza previste dall'Allegato B del D.Lgs.196/2003.

Tra questi obblighi si ricordano:
- sistemi di autenticazione informatica
- backup almeno settimanale dei dati personali
- uso ed aggiornamento di sistemi antivirus e firewall
- redazione ed aggiornamento delle nomine dei responsabili e degli incaricati e del trattamento.

Semplificazione quindi, ma solo sul piano formale.
Oggi i Titolari del trattamento sono ugualmente responsabili della sicurezza dei dati trattati e, non potendosi appoggiare ad un documento di supporto quale era il DPS, devono essere in grado di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa.

giovedì 23 febbraio 2012

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Giugno 2012 è la data di scadenza a partire dalla quale, ufficialmente, anche le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori dovranno dotarsi di un documento di valutazione dei rischi. 
Non sarà più ammessa la sola autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, pertanto ciascun datore di lavoro dovrà redigere un documento che riepiloghi i rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate.

Questo obbligo, finalmente formalizzato, risultava sostanzialmente già richiesto (almeno nelle aziende a rischio "non basso") a livello di giurisprudenza. Si ricorda infatti che erano state irrogate condanne a datori di lavoro con sola autocertificazione che non avevano saputo dimostrare in modo chiaro le azioni di prevenzione adottate a seguito dell'analisi dei rischi.