venerdì 20 ottobre 2023

Formazione sulla sicurezza in EDILIZIA: validità di 3 o 5 anni?

 

Con il CCNL edilizia, siglato nel 2022 da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, sono stati rivisti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro.

Il “CCNL che si rivolge ai lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative” prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Come si concilia tale previsione con gli aggiornamenti previsti dalla legge e dagli Accordi Stato-Regioni vigenti, in base ai quali la validità di tali corsi è di 5 anni?

Naturalmente il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Per questo motivo  nelle aziende interessate dal CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non comporta per il datore di lavoro sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Tuttavia, va detto che tale inadempienza si traduce in violazione di un CCNL come previsto e sanzionato dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Pertanto, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale, non sarà punito ai sensi del D.Lgs.81/2008 ma ai sensi del sopra citato art.509 del Codice Penale con la sanzione amministrativa compresa tra euro 103 a euro 516.


martedì 1 agosto 2023

Di-isocianati: le nuove regole

Attraverso il Regolamento (UE) 2020/1149 (pubblicato il 4 agosto 2020) è stato modificato l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilendo restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Sulla base del regolamento, sono state definite due scadenze: 

A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato composti contenenti “diisocianati”, salvo che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure che il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti disponga di informazioni sui requisiti obbligatori e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Per quanto sopra previsto, spetta ai datori di lavoro (ed ai lavoratori autonomi) garantire che gli utilizzatori di diisocianati abbiano completato con successo una formazione adeguata sull'uso sicuro di tali sostanze prima del loro utilizzo.

Quale formazione?

Al momento non è previsto il contenuto e la durata minima della formazione da seguire, pertanto la stessa dovrà essere "calibrata" sulle reali condizioni di lavoro ed utilizzo di ciascuna realtà.

Secondo le interpretazioni più diffuse, la formazione sui diisocianati dovrebbe (o potrebbe) far parte della formazione sui rischi specifici di cui all'art.37 D.Lgs.81/2008 ed Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 purché esplicitata nel registro e nell'attestato e che il docente sia adeguatamente competente in materia.


Dove si trovano i diisocianati?

Tra i prodotti che possono contenere diisocianati abbiamo:

  • composti poliuretanici 
  • resine bicomponenti, 
  • sigillanti, 
  • materiali da rivestimento, 
  • schiume, 
  • adesivi,
  • vernici e pitture

giovedì 23 marzo 2023

La sicurezza ed i rischi delle batterie al litio

Sempre più diffuse, le batterie al litio sono ormai impiegate per le attrezzature più disparate: decespugliatori, martelli demolitori, smerigliatrici angolari, ecc.

Quali sono i rischi legati a questo tipo di fonte di energia?

Scarica completa : ne causa l’instabilità, con conseguente corto circuito interno e surriscaldamento del sistema;
Sovraccarico termico : causato da fonti di energia o calore esterne, con conseguente surriscaldamento del sistema;
Danni meccanici : in combinazione all’alta densità energetica della batteria (ad esempio in seguito a un colpo o a un incidente);
Sovraccarico elettrico : durante la fase di carica o scarica (dovuto ad esempio a un difetto di produzione della protezione elettronica).
Un fattore determinante è lo stato di carica: le celle che hanno uno stato di carica inferiore al 50% non evidenziato reazioni gravi, anche nel caso di forti danni subiti.
La situazione diventa particolarmente pericolosa se una batteria al litio rilascia la propria energia immagazzinata in maniera incontrollata. Quando il calore del prodotto supera il punto di fusione del litio (180,5°C), si verifica una reazione a catena incontrollabile, la “fuga termica”. La conseguenza è un riscaldamento della batteria in maniera esplosiva.
Gli incendi legati alle batterie al litio sono difficili da gestire e il fuoco si propaga rapidamente. Spesso, tutto ciò che i vigili del fuoco possono fare è proteggere le zone adiacenti.