Il Garante per la
Protezione dei dati personali, alla luce del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n.33 (relativo alla trasparenza della Pubblica Amministrazione) ha
emanato le linee guida che dovranno essere seguite dalle PA in
materia di pubblicazione di documenti e dati personali.
Nello specifico, si
sottolinea che i dati dovranno essere trasparenti e disponibili,
oltre che riutilizzabili dai destinatari. Si pone inoltre evidenza al
fatto che i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto,
ovvero, NON salvati in formati proprietari che obbligherebbero gli
utenti a dotarsi di software a pagamento per la loro consultazione
(Es.: Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw, ecc.).
Per i documenti di
testo, i fogli di calcolo, le presentazioni, ecc. sembra quindi
ribadita la necessità di utilizzare il formato aperto di tipo "ODF"
(Open Document Format) liberamente gestibile con suite gratuite come
OpenOffice e LibreOffice.
Le linee guida
definiscono inoltre le modalità di indicizzazione sui motori di
ricerca (limitata ai soli documenti espressamente previsti) ed i
limiti al riutilizzo dei dati.
Si riporta il testo
dell'art. 35 lettera f) del Decreto citato:
f)
obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni
di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e
in formati di dati aperti.
Per
formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi
disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a
condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini
statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso,
di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e
di rispettarne l'integrità