venerdì 17 giugno 2022

GDPR: parte la consultazione pubblica sulle regole da adottare per il calcolo delle sanzioni

 Entro il 27 giugno imprese, cittadini e PA potranno inviare le loro proposte


Fino al 27 giugno sarà possibile inviare proposte di modifica alle linee guide, adottate in via provvisoria dall’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati), sulle sanzioni emesse in caso di violazioni del GDPR.

L’obiettivo è quello di uniformare il trattamento sanzionatorio nei vari Paesi della UE.

I Garanti per la protezione dei dati personali europei hanno proposto l’aggiornamento delle metodologie adottate, suddividendo le modalità di calcolo in cinque fasi.

  1. Si stabilisce se il caso in questione riguarda uno o più casi di condotta sanzionabile e se la condotta abbia portato a una o più violazioni.
  2. Si individua un punto di partenza per il calcolo della sanzione, tenendo in considerazione la classificazione delle violazioni in base alla loro natura, la gravità della violazione e il fatturato dell’impresa.
  3. Sono valutate le aggravanti o attenuanti che possono aumentare o diminuire l'importo della sanzione pecuniaria, sulla base di criteri interpretativi armonizzati.
  4. Viene definito il valore massimo della sanzione, in base alle disposizioni del GDPR, in modo da garantire che tali importi non vengano superati.
  5. Si valuta se l'importo ipotizzato per la sanzione soddisfa i requisiti di efficacia, dissuasività e proporzionalità previsti dal Regolamento europeo per la tutela dei dati personali.

A titolo di esempio, una sanzione comminata a una grande multinazionale potrebbe risultare troppo limitata se fosse uguale a quella proposta per una piccola impresa. In tal caso l’effetto deterrente della sanzione sarebbe irrilevante sul bilancio aziendale. Allo stesso tempo, occorre distinguere i soggetti che hanno commesso una sola violazione da quelli che invece adottano comportamenti illeciti continuativi.

mercoledì 19 gennaio 2022

Nuove modifiche al D.Lgs.81/2008 - Testo Unico Sicurezza sul lavoro

Attraverso la conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021sono state apportate importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Anzitutto nasce un vero e proprio obbligo di  nomina del preposto ai sensi dell'art.18 comma1 lettera b-bis del TU.

Inoltre il preposto diventa ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

Si ricorda che il preposto, quando nominato, deve essere assoggettato a formazione aggiuntiva di almeno 8 ore rispetto alla formazione prevista per il lavoratori in generale.

La mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e/o del Dirigente è sanzionabile (ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) ) con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).

 

Quali sono le funzioni fondamentali del preposto?

Il Preposto, in base alla modifica della lett. a) del primo comma (art.19) deve:  “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Pertanto, il preposto ha l’obbligo di intervenire qualora riscontri comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, al fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Qualora si verifichi il mancato rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

Viene inoltre aggiunto il comma f-bis), in base al quale “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

Pertanto, se il preposto rilevasse condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, dovrà intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente.