mercoledì 19 gennaio 2022

Nuove modifiche al D.Lgs.81/2008 - Testo Unico Sicurezza sul lavoro

Attraverso la conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021sono state apportate importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Anzitutto nasce un vero e proprio obbligo di  nomina del preposto ai sensi dell'art.18 comma1 lettera b-bis del TU.

Inoltre il preposto diventa ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

Si ricorda che il preposto, quando nominato, deve essere assoggettato a formazione aggiuntiva di almeno 8 ore rispetto alla formazione prevista per il lavoratori in generale.

La mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e/o del Dirigente è sanzionabile (ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) ) con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).

 

Quali sono le funzioni fondamentali del preposto?

Il Preposto, in base alla modifica della lett. a) del primo comma (art.19) deve:  “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Pertanto, il preposto ha l’obbligo di intervenire qualora riscontri comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, al fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Qualora si verifichi il mancato rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

Viene inoltre aggiunto il comma f-bis), in base al quale “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

Pertanto, se il preposto rilevasse condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, dovrà intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente.

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