martedì 1 agosto 2023

Di-isocianati: le nuove regole

Attraverso il Regolamento (UE) 2020/1149 (pubblicato il 4 agosto 2020) è stato modificato l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilendo restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Sulla base del regolamento, sono state definite due scadenze: 

A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato composti contenenti “diisocianati”, salvo che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure che il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti disponga di informazioni sui requisiti obbligatori e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Per quanto sopra previsto, spetta ai datori di lavoro (ed ai lavoratori autonomi) garantire che gli utilizzatori di diisocianati abbiano completato con successo una formazione adeguata sull'uso sicuro di tali sostanze prima del loro utilizzo.

Quale formazione?

Al momento non è previsto il contenuto e la durata minima della formazione da seguire, pertanto la stessa dovrà essere "calibrata" sulle reali condizioni di lavoro ed utilizzo di ciascuna realtà.

Secondo le interpretazioni più diffuse, la formazione sui diisocianati dovrebbe (o potrebbe) far parte della formazione sui rischi specifici di cui all'art.37 D.Lgs.81/2008 ed Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 purché esplicitata nel registro e nell'attestato e che il docente sia adeguatamente competente in materia.


Dove si trovano i diisocianati?

Tra i prodotti che possono contenere diisocianati abbiamo:

  • composti poliuretanici 
  • resine bicomponenti, 
  • sigillanti, 
  • materiali da rivestimento, 
  • schiume, 
  • adesivi,
  • vernici e pitture