lunedì 15 giugno 2020

Covid-19: classificato secondo le categorie degli agenti biologici

Attraverso la direttiva (Ue) 2020/739 (pubblicata sulla G.U.C.E. L del 4 giugno 2020, n. 175), il Covid-19 è stato classificato come agente biologico di categoria 3. La direttiva dovrà essere recepita attraverso un atto normativo nazionale ma, ad oggi, rappresenta un punto di riferimento (seppure in divenire) per la classificazione del rischio nelle aziende italiane.
Il provvedimento va a modificare l’allegato III alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici per i quali è nota la possibilità di causare malattie infettive nell’uomo.
La direttiva 2020/739, una volta recepita nell'ordinamento italiano tramite un decreto attuativo, andrà a modificare il titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. “Testo unico sulla sicurezza”).
Si ricorda che ai sensi del sopra citato Testo Unico, la classificazione per categorie degli agenti biologici è così ripartita:



a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.