lunedì 14 dicembre 2015

Alcol e droghe sul lavoro: novità in arrivo

In fase di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni la nuova normativa inerente l'assunzione di alcol o stupefacenti durante l'orario di lavoro (comunque rilevabili durante tale orario).

Tra le novità, pare ci sarà l'unificazione della lista di attività che prevederanno l'obbligo di astensione. Avremo quindi un solo elenco di attività che determineranno il divieto di assumere sia alcolici che stupefacenti. Tra queste si rileva, ad esempio, chi lavora in quota (come la maggior parte degli edili).
Riportiamo un elenco indicativo di quelle che sembra saranno le attività in lista:

  • impiego gas tossici
  • fabbricazione e uso di fuochi artificiali
  • direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
  • attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
  • attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08
  • attività comportanti l'obbligo dotazione di armi
  • autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
  • circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario
  • personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa
  • personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
  • personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
  • conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
  • personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
  • controllori di volo
  • personale aeronautico di volo
  • collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
  • addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
  • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 (che sono 
  • addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • addetto alla conduzione di gru per autocarro
  • addetto alla conduzione di gru a torre
  • addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • addetto alla conduzione di gru mobili
  • addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
  • addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
  • addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo)
  • attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
  • attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri
  • attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
  • attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

lunedì 28 settembre 2015

Privacy: illecito monitorare le conversazioni del dipendente con clienti/fornitori

Il datore di lavoro non può sorvegliare di nascosto le conversazioni verso clienti o fornitori fatte da parte dei dipendenti. 

Questo è quanto affermato dal Garante privacy che ha accolto il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'acquisizione illecita di conversazioni, con alcuni clienti/fornitori, in base alle quali sarebbe stata poi licenziata. 

Secondo il provvedimento del Garante, il datore di lavoro non può effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito. Dovrà quindi limitarsi alla conservazione di quelli raccolti ai fini di un'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nel caso esaminato, spiega la Newsletter del Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni Skype, attuata attraverso l'installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla donna dalla propria postazione di lavoro, sia quelle fatte da casa. 

Una procedura che, secondo il Garante, si pone in contrasto con le «Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet» e con le disposizioni a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonchè con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro. 
Infatti, nonostante spetti al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, è comunque necessario che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonchè i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.