martedì 4 dicembre 2012

Maniglioni antipanico non marcati CE

Entro il 18.02.2013 è obbligatorio provvedere alla sostituzione dei maniglioni non marcati Ce installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Dettaglio
Il Decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’Interno recante “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2011,  ha aggiornato quanto disposto dal precedente Decreto 3 novembre 2004 dello stesso Ministero in materia di dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controlllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (maniglioni antipanico); il termine ultimo per la sostituzione delle porte antincendio è stato prorogato di due anni e quindi fino al 18 febbraio 2013 .


Nessun commento:

Posta un commento