Attraverso
la direttiva (Ue) 2020/739 (pubblicata sulla
G.U.C.E. L del
4 giugno 2020, n. 175), il Covid-19 è stato classificato come
agente
biologico di categoria 3. La direttiva dovrà essere recepita
attraverso un atto normativo nazionale ma, ad oggi, rappresenta un
punto di riferimento (seppure in divenire) per la classificazione del
rischio nelle aziende italiane.
Il provvedimento va a modificare l’allegato III alla direttiva
2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’inserimento del Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici
per i quali è nota la possibilità di causare malattie infettive
nell’uomo.
La direttiva 2020/739, una volta recepita nell'ordinamento
italiano tramite un decreto attuativo, andrà a
modificare il
titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. “Testo unico sulla
sicurezza”).
Si ricorda che ai sensi del sopra citato Testo Unico, la
classificazione per categorie degli agenti biologici è così
ripartita:
a)
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b)
agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c)
agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d)
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.