Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - entrato in vigore il 11/01/2012
Il datore di lavoro che, alla data di
pubblicazione dell’Accordo, ha frequentato il corso di formazione di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 (il vecchio corso di 16 ore) e che, secondo quanto
indicato nel punto 9 dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione
secondo le nuove regole (cioè con i contenuti
e la durata in base alla classe
di rischio dell’attività svolta), dovrà svolgere solo il corso di aggiornamento
secondo i criteri di cui al Punto 7 dell’Accordo.
Per quanto sopra, nei cinque anni a seguire, cioè entro l’11/1/2017, il datore di lavoro-RSPP dovrà effettuare l'aggiornamento previsto dall'accordo in esame.
Per maggiori informazioni sui costi e la durata: progettoaziendams@gmail.com
PROGETTO AZIENDA SAS - Massa Carrara (MS): Sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy, responsabilità amministrativa degli enti.
mercoledì 12 ottobre 2016
lunedì 14 dicembre 2015
Alcol e droghe sul lavoro: novità in arrivo
In fase di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni la nuova normativa inerente l'assunzione di alcol o stupefacenti durante l'orario di lavoro (comunque rilevabili durante tale orario).
Tra le novità, pare ci sarà l'unificazione della lista di attività che prevederanno l'obbligo di astensione. Avremo quindi un solo elenco di attività che determineranno il divieto di assumere sia alcolici che stupefacenti. Tra queste si rileva, ad esempio, chi lavora in quota (come la maggior parte degli edili).
Riportiamo un elenco indicativo di quelle che sembra saranno le attività in lista:
Tra le novità, pare ci sarà l'unificazione della lista di attività che prevederanno l'obbligo di astensione. Avremo quindi un solo elenco di attività che determineranno il divieto di assumere sia alcolici che stupefacenti. Tra queste si rileva, ad esempio, chi lavora in quota (come la maggior parte degli edili).
Riportiamo un elenco indicativo di quelle che sembra saranno le attività in lista:
- impiego gas tossici
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali
- direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
- attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
- attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08
- attività comportanti l'obbligo dotazione di armi
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
- circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa
- personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
- controllori di volo
- personale aeronautico di volo
- collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 (che sono
- addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- addetto alla conduzione di gru per autocarro
- addetto alla conduzione di gru a torre
- addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- addetto alla conduzione di gru mobili
- addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
- addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo)
- attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
- attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri
- attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
- attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere
lunedì 28 settembre 2015
Privacy: illecito monitorare le conversazioni del dipendente con clienti/fornitori
Il datore di lavoro non può sorvegliare di nascosto le conversazioni verso clienti o fornitori fatte da parte dei dipendenti.
Questo è quanto affermato dal Garante privacy che ha accolto il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'acquisizione illecita di conversazioni, con alcuni clienti/fornitori, in base alle quali sarebbe stata poi licenziata.
Secondo il provvedimento del Garante, il datore di lavoro non può effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito. Dovrà quindi limitarsi alla conservazione di quelli raccolti ai fini di un'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.
Nel caso esaminato, spiega la Newsletter del Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni Skype, attuata attraverso l'installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla donna dalla propria postazione di lavoro, sia quelle fatte da casa.
Una procedura che, secondo il Garante, si pone in contrasto con le «Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet» e con le disposizioni a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonchè con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Infatti, nonostante spetti al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, è comunque necessario che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonchè i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.
Questo è quanto affermato dal Garante privacy che ha accolto il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'acquisizione illecita di conversazioni, con alcuni clienti/fornitori, in base alle quali sarebbe stata poi licenziata.
Secondo il provvedimento del Garante, il datore di lavoro non può effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito. Dovrà quindi limitarsi alla conservazione di quelli raccolti ai fini di un'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.
Nel caso esaminato, spiega la Newsletter del Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni Skype, attuata attraverso l'installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla donna dalla propria postazione di lavoro, sia quelle fatte da casa.
Una procedura che, secondo il Garante, si pone in contrasto con le «Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet» e con le disposizioni a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonchè con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Infatti, nonostante spetti al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, è comunque necessario che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonchè i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.
giovedì 13 novembre 2014
MARZO 2015 - Scadenza dell'obbligo formativo per gli incaricati all'uso di attrezzature.
In base all'Accordo
Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, sono state identificate le
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori.
Sono state
individuate anche le modalità di riconoscimento di tali abilitazioni
nonché i soggetti formatori abilitati, la durata, i requisiti e la
validità della formazione pregressa.
Si riporta di seguito l'elenco delle
attrezzature interessate, per le quali occorre una specifica abilitazione
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo
Riconoscimento
della formazione pregressa
Sono riconosciuti
validi i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di
attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella
prevista dall’Accordo, composti sia di parte teorica che di parte
pratica che di verifica finale dell’apprendimento.
Corsi composti di modulo teorico e pratico e di verifica finale
dell’apprendimento di durata complessiva inferiore a quella
prevista dall’accordo a condizione che gli stessi corsi siano
integrati tramite un modulo di aggiornamento, con verifica finale
dell’apprendimento, da effettuarsi entro marzo 2015.
Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica
dell’apprendimento finale a condizione che entro marzo 2015 venga
effettuato il modulo integrativo di aggiornamento con verifica finale
dell’apprendimento.
Scadenze
I lavoratori
incaricati dell’uso di attrezzature per cui è richiesta una
abilitazione devono effettuare la formazione teorica e pratica con
verifica dell’apprendimento entro marzo 2015.
I lavoratori in possesso di formazione pregressa documentabile devono frequentare un
corso di aggiornamento specifico con verifica finale
dell’apprendimento entro marzo 2015.
Una volta conseguita
l’abilitazione, la stessa dovrà essere aggiornata entro 5 anni, dalla data di
rilascio dell’attestato di abilitazione, attraverso corsi di aggiornamento di 4
ore.
venerdì 30 maggio 2014
Pubblicate le linee guida per l'uso dei dati personali da parte
della Pubblica Amministrazione.
Il Garante per la
Protezione dei dati personali, alla luce del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n.33 (relativo alla trasparenza della Pubblica Amministrazione) ha
emanato le linee guida che dovranno essere seguite dalle PA in
materia di pubblicazione di documenti e dati personali.
Nello specifico, si
sottolinea che i dati dovranno essere trasparenti e disponibili,
oltre che riutilizzabili dai destinatari. Si pone inoltre evidenza al
fatto che i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto,
ovvero, NON salvati in formati proprietari che obbligherebbero gli
utenti a dotarsi di software a pagamento per la loro consultazione
(Es.: Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw, ecc.).
Per i documenti di
testo, i fogli di calcolo, le presentazioni, ecc. sembra quindi
ribadita la necessità di utilizzare il formato aperto di tipo "ODF"
(Open Document Format) liberamente gestibile con suite gratuite come
OpenOffice e LibreOffice.
Le linee guida
definiscono inoltre le modalità di indicizzazione sui motori di
ricerca (limitata ai soli documenti espressamente previsti) ed i
limiti al riutilizzo dei dati.
Si riporta il testo
dell'art. 35 lettera f) del Decreto citato:
f)
obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni
di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e
in formati di dati aperti.
Per
formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi
disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a
condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini
statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso,
di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e
di rispettarne l'integrità
lunedì 4 novembre 2013
SOA: gli organismi di attestazione autorizzati
Recentemente l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici "AVCP" ha adottato provvedimenti di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione a rilasciare attestazioni SOA a carico di alcune società.
Coloro che hanno necessità di procedere al rinnovo o al primo rilascio dell'attestazione in oggetto, possono verificare al presente link: http://elencosoa.avcp.it/public/ quelli che sono gli Enti attualmente autorizzati.
Tale verifica permetterà di effettuare efficacemente la richiesta di rinnovo senza incorrere in perdite di tempo e di risorse.
Coloro che hanno necessità di procedere al rinnovo o al primo rilascio dell'attestazione in oggetto, possono verificare al presente link: http://elencosoa.avcp.it/public/ quelli che sono gli Enti attualmente autorizzati.
Tale verifica permetterà di effettuare efficacemente la richiesta di rinnovo senza incorrere in perdite di tempo e di risorse.
martedì 28 maggio 2013
Obbligo di Valutazione dei Rischi per tutti
Dal 1 giugno 2013, tutte le aziende che occupano anche un solo lavoratore (compresi eventuali collaboratori o tirocinanti non remunerati) dovranno predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi che riepiloghi sia la classificazione dei rischi aziendali che il piano di intervento con relative indicazioni in merito alle tempistiche delle azioni previste.
La valutazione potrà essere predisposta anche sulla base delle procedure standardizzate rese disponibili dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Si ricorda che la valutazione del rischio era già obbligatoria ma poteva essere autocertificata, mentre con la fine del mese di maggio 2013 tale autocertificazione non avrà più valore e dovrà essere sostituita dal documento sopra indicato.
La valutazione potrà essere predisposta anche sulla base delle procedure standardizzate rese disponibili dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Si ricorda che la valutazione del rischio era già obbligatoria ma poteva essere autocertificata, mentre con la fine del mese di maggio 2013 tale autocertificazione non avrà più valore e dovrà essere sostituita dal documento sopra indicato.
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