lunedì 10 febbraio 2025

Aggiornamenti sul Decreto Legislativo n.231/2001

Negli ultimi mesi, il Decreto Legislativo 231/2001 è stato aggiornato con l’introduzione di nuovi reati presupposto, ampliando così la responsabilità amministrativa degli enti. Queste modifiche impongono alle aziende un adeguamento dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) per garantirne la conformità.

Principali aggiornamenti

  1. Legge 8 agosto 2024, n. 112
    È stato introdotto nel Codice Penale il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (art. 314-bis c.p.), ora incluso tra i reati presupposto del Decreto 231. Questa nuova fattispecie si aggiunge al peculato e riguarda le situazioni in cui viene compromesso un interesse finanziario dell’Unione Europea.

  2. Legge 9 agosto 2024, n. 114
    Sono state apportate modifiche al Codice Penale, tra cui:

    • L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), che non è più perseguibile.
    • La riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), ora definito in modo più restrittivo.
      Questi cambiamenti hanno un impatto diretto sull’elenco dei reati previsti dal Decreto 231.
  3. Legge 9 ottobre 2023, n. 137
    Con la conversione in legge del "Decreto Giustizia" (D.L. 10 agosto 2023, n. 105), sono stati aggiunti tre nuovi reati presupposto:

    • "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.)
    • "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis c.p.)
    • "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.)
      Queste nuove fattispecie ampliano il rischio legato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e rendono necessario un aggiornamento dei MOG per includere misure di prevenzione adeguate.

Implicazioni per le aziende

Le aziende devono valutare attentamente l’impatto di queste modifiche normative sui propri processi interni e aggiornare i Modelli di Organizzazione e Gestione per prevenire il rischio di commissione dei nuovi reati presupposto. È fondamentale che gli Organismi di Vigilanza (OdV) monitorino costantemente l’evoluzione normativa per garantire la conformità ed evitare responsabilità amministrative.

Per consultare l’elenco sempre aggiornato dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, è possibile fare riferimento al sito ufficiale dedicato.

lunedì 23 settembre 2024

Patente a crediti - Decreto 18 settembre 2024 - Lo schema esplicativo

 

Patente a crediti

A seguito della modifica dell’art.27 D.Lgs.81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro) è stato emanato il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.


Poiché le novità introdotte sono piuttosto articolate cerchiamo di dare una traccia schematica per potersi districare in questa nuova materia.


Soggetti obbligati:

Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/2008.


Imprese con sede estera:

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.


Soggetti esclusi dall’obbligo:

Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.


Come richiedere la patente a crediti:

attraverso il portale internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


Quanti punti sono assegnati in fase di rilascio:

Una volta verificati i requisiti, sono assegnati 30 punti di base ai quali se ne possono aggiungere altri in funzione delle caratteristiche dell’impresa (adozione di modelli organizzativi MOG, possesso di certificazione ISO45001, ecc.).


Qual è il minimo di crediti per operare nei cantieri temporanei:

Dotazione pari o superiore a quindici crediti. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione per infortuni gravi.


Come recuperare crediti perduti:

il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta
dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).


Entrata in vigore:

ad oggi (23 settembre 2024) il termine è indicato nella data del 

1 ottobre 2024.

giovedì 7 marzo 2024

La "Patente a punti" per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili

Il decreto-legge n. 19/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 02/03/2024, rappresenta un importante intervento normativo nel settore delle costruzioni, introducendo il concetto di patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. Questa patente è una novità significativa che mira a migliorare la qualità e la sicurezza dei lavori nel settore.

Il testo del decreto modifica diversi aspetti del Decreto Legislativo 81/08, che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Innanzitutto, l'articolo 27 introduce il concetto di patente di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Per ottenere questa patente, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti riguardanti l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale, nonché il possesso di documenti relativi alla valutazione dei rischi e alla regolarità contributiva.

La patente è rilasciata in formato digitale dalle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha un punteggio iniziale di trenta crediti. Tuttavia, questo punteggio può essere decurtato in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro o in caso di infortuni sul luogo di lavoro. Le violazioni portano a decurtazioni di crediti, mentre gli infortuni sul lavoro possono comportare la sospensione temporanea della patente.

La mancanza di crediti può avere conseguenze serie per le imprese e i lavoratori autonomi, inclusa l'esclusione da lavori pubblici e il pagamento di sanzioni amministrative significative.

Per esempio, una dotazione inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti

Inoltre, il decreto modifica gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, stabilendo che essi devono verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, trasmettere documenti all'amministrazione concedente e verificare il possesso della patente.

Infine, l'articolo 157 del decreto prevede sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori che violano le norme sulla sicurezza e sugli obblighi relativi alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Complessivamente, il decreto si propone di migliorare la sicurezza e la qualità dei lavori nei cantieri edili attraverso l'introduzione di un sistema di qualificazione e monitoraggio basato su una patente a punti.

 

ATTENZIONE: si ricorda che il testo del Decreto Legge ha validità di 60 giorni entro i quali dovrà essere convertito in legge con possibili modifiche, pertanto quanto sopra indicato potrebbe subire modifiche in sede di conversione.

venerdì 20 ottobre 2023

Formazione sulla sicurezza in EDILIZIA: validità di 3 o 5 anni?

 

Con il CCNL edilizia, siglato nel 2022 da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, sono stati rivisti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro.

Il “CCNL che si rivolge ai lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative” prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Come si concilia tale previsione con gli aggiornamenti previsti dalla legge e dagli Accordi Stato-Regioni vigenti, in base ai quali la validità di tali corsi è di 5 anni?

Naturalmente il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Per questo motivo  nelle aziende interessate dal CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non comporta per il datore di lavoro sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Tuttavia, va detto che tale inadempienza si traduce in violazione di un CCNL come previsto e sanzionato dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:

“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Pertanto, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale, non sarà punito ai sensi del D.Lgs.81/2008 ma ai sensi del sopra citato art.509 del Codice Penale con la sanzione amministrativa compresa tra euro 103 a euro 516.


martedì 1 agosto 2023

Di-isocianati: le nuove regole

Attraverso il Regolamento (UE) 2020/1149 (pubblicato il 4 agosto 2020) è stato modificato l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilendo restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Sulla base del regolamento, sono state definite due scadenze: 

A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato composti contenenti “diisocianati”, salvo che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure che il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti disponga di informazioni sui requisiti obbligatori e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Per quanto sopra previsto, spetta ai datori di lavoro (ed ai lavoratori autonomi) garantire che gli utilizzatori di diisocianati abbiano completato con successo una formazione adeguata sull'uso sicuro di tali sostanze prima del loro utilizzo.

Quale formazione?

Al momento non è previsto il contenuto e la durata minima della formazione da seguire, pertanto la stessa dovrà essere "calibrata" sulle reali condizioni di lavoro ed utilizzo di ciascuna realtà.

Secondo le interpretazioni più diffuse, la formazione sui diisocianati dovrebbe (o potrebbe) far parte della formazione sui rischi specifici di cui all'art.37 D.Lgs.81/2008 ed Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 purché esplicitata nel registro e nell'attestato e che il docente sia adeguatamente competente in materia.


Dove si trovano i diisocianati?

Tra i prodotti che possono contenere diisocianati abbiamo:

  • composti poliuretanici 
  • resine bicomponenti, 
  • sigillanti, 
  • materiali da rivestimento, 
  • schiume, 
  • adesivi,
  • vernici e pitture

giovedì 23 marzo 2023

La sicurezza ed i rischi delle batterie al litio

Sempre più diffuse, le batterie al litio sono ormai impiegate per le attrezzature più disparate: decespugliatori, martelli demolitori, smerigliatrici angolari, ecc.

Quali sono i rischi legati a questo tipo di fonte di energia?

Scarica completa : ne causa l’instabilità, con conseguente corto circuito interno e surriscaldamento del sistema;
Sovraccarico termico : causato da fonti di energia o calore esterne, con conseguente surriscaldamento del sistema;
Danni meccanici : in combinazione all’alta densità energetica della batteria (ad esempio in seguito a un colpo o a un incidente);
Sovraccarico elettrico : durante la fase di carica o scarica (dovuto ad esempio a un difetto di produzione della protezione elettronica).
Un fattore determinante è lo stato di carica: le celle che hanno uno stato di carica inferiore al 50% non evidenziato reazioni gravi, anche nel caso di forti danni subiti.
La situazione diventa particolarmente pericolosa se una batteria al litio rilascia la propria energia immagazzinata in maniera incontrollata. Quando il calore del prodotto supera il punto di fusione del litio (180,5°C), si verifica una reazione a catena incontrollabile, la “fuga termica”. La conseguenza è un riscaldamento della batteria in maniera esplosiva.
Gli incendi legati alle batterie al litio sono difficili da gestire e il fuoco si propaga rapidamente. Spesso, tutto ciò che i vigili del fuoco possono fare è proteggere le zone adiacenti.

venerdì 17 giugno 2022

GDPR: parte la consultazione pubblica sulle regole da adottare per il calcolo delle sanzioni

 Entro il 27 giugno imprese, cittadini e PA potranno inviare le loro proposte


Fino al 27 giugno sarà possibile inviare proposte di modifica alle linee guide, adottate in via provvisoria dall’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati), sulle sanzioni emesse in caso di violazioni del GDPR.

L’obiettivo è quello di uniformare il trattamento sanzionatorio nei vari Paesi della UE.

I Garanti per la protezione dei dati personali europei hanno proposto l’aggiornamento delle metodologie adottate, suddividendo le modalità di calcolo in cinque fasi.

  1. Si stabilisce se il caso in questione riguarda uno o più casi di condotta sanzionabile e se la condotta abbia portato a una o più violazioni.
  2. Si individua un punto di partenza per il calcolo della sanzione, tenendo in considerazione la classificazione delle violazioni in base alla loro natura, la gravità della violazione e il fatturato dell’impresa.
  3. Sono valutate le aggravanti o attenuanti che possono aumentare o diminuire l'importo della sanzione pecuniaria, sulla base di criteri interpretativi armonizzati.
  4. Viene definito il valore massimo della sanzione, in base alle disposizioni del GDPR, in modo da garantire che tali importi non vengano superati.
  5. Si valuta se l'importo ipotizzato per la sanzione soddisfa i requisiti di efficacia, dissuasività e proporzionalità previsti dal Regolamento europeo per la tutela dei dati personali.

A titolo di esempio, una sanzione comminata a una grande multinazionale potrebbe risultare troppo limitata se fosse uguale a quella proposta per una piccola impresa. In tal caso l’effetto deterrente della sanzione sarebbe irrilevante sul bilancio aziendale. Allo stesso tempo, occorre distinguere i soggetti che hanno commesso una sola violazione da quelli che invece adottano comportamenti illeciti continuativi.