Per richiedere un preventivo sulla consulenza per adeguarsi al GDPR (Reg.UE 2016/679) compilare il modulo (stampato o da PC) ed inviare a progettoaziendams@gmail.com
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PROGETTO AZIENDA SAS - Massa Carrara (MS): Sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy, responsabilità amministrativa degli enti.
martedì 20 marzo 2018
Privacy - si avvicina la scadenza del "GDPR"
Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
Il 25 maggio 2018 scadranno i termini per adeguarsi al nuovo
Reg.UE n.2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Si tratta di una norma che ricade su tutte le imprese e studi
professionali che trattano dati personali di soggetti fisici
(dipendenti, clienti, fornitori). A seconda del tipo di dati
personali trattati (generici, particolari, giudiziari, ecc.) sono
richiesti adempimenti differenti che permettono di adeguarsi in modo
diverso secondo le reali esigenze.
Alla base dell’adeguamento si trova un’analisi dei dati presenti,
del loro percorso in azienda (ed eventualmente verso terzi come
commercialista, avvocato, ecc.) con la definizione delle misure di
sicurezza necessarie (sia informatiche che tecniche ed
organizzative).
Gli aspetti di cui tenere conto sono in particolare rivolti a
garantire:
- che solo chi è autorizzato possa accedere ai dati posseduti
(quindi nessuna intrusione o sottrazione)
- che i dati non vengano perduti (quindi nessuna perdita per
cancellazione, guasto, ecc.)
In determinati casi occorre nominare un Responsabile della Protezione
Dati che dovrà eseguire monitoraggi regolari sullo stato di
sicurezza dei dati trattati.
Informativa e consenso al trattamento: occorre fornire
adeguata informativa (nuova rispetto a quella precedente di cui al
“vecchio” D.Lgs.196/2003) e ottenere il consenso al trattamento
dei dati.
Tutti coloro che trattano dati per l’azienda o lo studio devono
essere in possesso di nomina da parte del Titolare (siano essi
interni o esterni) con definizione precisa di quanto loro consentito.
Sanzioni
Il Regolamento prevede sanzioni che
arrivano fino a 20 milioni di euro o, se non bastasse, fino al 4% del
fatturato annuo mondiale dell’impresa sanzionata.
Costi di adeguamento
Variano in base a: tipo di dati
presenti, estensione e modalità del trattamento, complessità
organizzativa.
Di sicuro NON è accettabile un
adeguamento “sulla carta” con analisi preconfezionate e non
aderenti alla realtà aziendale.
Progetto Azienda Sas dispone di
personale qualificato in materia legale, tecnica e amministrativa,
con all’attivo decine
imprese adeguate, docenze a corsi di formazione e seminari e
pubblicazioni.
Per qualsiasi informazione si invita a
contattare:
dott. ing.
Alessandro Badiale – progettoaziendams@gmail.com
cel. 3496338177
giovedì 5 ottobre 2017
Infortuni sul lavoro, a partire dal 12 ottobre obbligo di comunicazione anche di eventi di un solo giorno.
Il 12 ottobre 2017, scatta l’obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro da uno a tre giorni (escludendo quello in cui si è verificato l’infortunio).
L’obbligo impone di notificare entro 48 ore, per via telematica, all’Inail il certificato medico per gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/65.
Questa comunicazione è dovuta a soli fini statistici.
Nel caso in cui l’infortunio si dovesse protrarre oltre il terzo giorno, il datore di lavoro potrà integrare la denuncia con i dati previsti dal TU anche ai fini assicurativi.
Non muta invece l’obbligo di denuncia degli infortuni (a fini assicurativi, di indennizzoe statistici) più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (sempre escludendo quello in cui avviene l’evento).
mercoledì 12 ottobre 2016
RSPP - Datori di lavoro: aggiornamento corso
Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - entrato in vigore il 11/01/2012
Il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo, ha frequentato il corso di formazione di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 (il vecchio corso di 16 ore) e che, secondo quanto indicato nel punto 9 dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole (cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta), dovrà svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7 dell’Accordo.
Per quanto sopra, nei cinque anni a seguire, cioè entro l’11/1/2017, il datore di lavoro-RSPP dovrà effettuare l'aggiornamento previsto dall'accordo in esame.
Per maggiori informazioni sui costi e la durata: progettoaziendams@gmail.com
Il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo, ha frequentato il corso di formazione di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 (il vecchio corso di 16 ore) e che, secondo quanto indicato nel punto 9 dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole (cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta), dovrà svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7 dell’Accordo.
Per quanto sopra, nei cinque anni a seguire, cioè entro l’11/1/2017, il datore di lavoro-RSPP dovrà effettuare l'aggiornamento previsto dall'accordo in esame.
Per maggiori informazioni sui costi e la durata: progettoaziendams@gmail.com
lunedì 14 dicembre 2015
Alcol e droghe sul lavoro: novità in arrivo
In fase di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni la nuova normativa inerente l'assunzione di alcol o stupefacenti durante l'orario di lavoro (comunque rilevabili durante tale orario).
Tra le novità, pare ci sarà l'unificazione della lista di attività che prevederanno l'obbligo di astensione. Avremo quindi un solo elenco di attività che determineranno il divieto di assumere sia alcolici che stupefacenti. Tra queste si rileva, ad esempio, chi lavora in quota (come la maggior parte degli edili).
Riportiamo un elenco indicativo di quelle che sembra saranno le attività in lista:
Tra le novità, pare ci sarà l'unificazione della lista di attività che prevederanno l'obbligo di astensione. Avremo quindi un solo elenco di attività che determineranno il divieto di assumere sia alcolici che stupefacenti. Tra queste si rileva, ad esempio, chi lavora in quota (come la maggior parte degli edili).
Riportiamo un elenco indicativo di quelle che sembra saranno le attività in lista:
- impiego gas tossici
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali
- direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
- attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
- attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08
- attività comportanti l'obbligo dotazione di armi
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
- circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa
- personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
- controllori di volo
- personale aeronautico di volo
- collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 (che sono
- addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- addetto alla conduzione di gru per autocarro
- addetto alla conduzione di gru a torre
- addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- addetto alla conduzione di gru mobili
- addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
- addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo)
- attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
- attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri
- attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
- attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere
lunedì 28 settembre 2015
Privacy: illecito monitorare le conversazioni del dipendente con clienti/fornitori
Il datore di lavoro non può sorvegliare di nascosto le conversazioni verso clienti o fornitori fatte da parte dei dipendenti.
Questo è quanto affermato dal Garante privacy che ha accolto il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'acquisizione illecita di conversazioni, con alcuni clienti/fornitori, in base alle quali sarebbe stata poi licenziata.
Secondo il provvedimento del Garante, il datore di lavoro non può effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito. Dovrà quindi limitarsi alla conservazione di quelli raccolti ai fini di un'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.
Nel caso esaminato, spiega la Newsletter del Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni Skype, attuata attraverso l'installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla donna dalla propria postazione di lavoro, sia quelle fatte da casa.
Una procedura che, secondo il Garante, si pone in contrasto con le «Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet» e con le disposizioni a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonchè con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Infatti, nonostante spetti al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, è comunque necessario che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonchè i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.
Questo è quanto affermato dal Garante privacy che ha accolto il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'acquisizione illecita di conversazioni, con alcuni clienti/fornitori, in base alle quali sarebbe stata poi licenziata.
Secondo il provvedimento del Garante, il datore di lavoro non può effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito. Dovrà quindi limitarsi alla conservazione di quelli raccolti ai fini di un'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.
Nel caso esaminato, spiega la Newsletter del Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni Skype, attuata attraverso l'installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla donna dalla propria postazione di lavoro, sia quelle fatte da casa.
Una procedura che, secondo il Garante, si pone in contrasto con le «Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet» e con le disposizioni a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonchè con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Infatti, nonostante spetti al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, è comunque necessario che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonchè i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.
giovedì 13 novembre 2014
MARZO 2015 - Scadenza dell'obbligo formativo per gli incaricati all'uso di attrezzature.
In base all'Accordo
Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, sono state identificate le
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori.
Sono state
individuate anche le modalità di riconoscimento di tali abilitazioni
nonché i soggetti formatori abilitati, la durata, i requisiti e la
validità della formazione pregressa.
Si riporta di seguito l'elenco delle
attrezzature interessate, per le quali occorre una specifica abilitazione
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo
Riconoscimento
della formazione pregressa
Sono riconosciuti
validi i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di
attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella
prevista dall’Accordo, composti sia di parte teorica che di parte
pratica che di verifica finale dell’apprendimento.
Corsi composti di modulo teorico e pratico e di verifica finale
dell’apprendimento di durata complessiva inferiore a quella
prevista dall’accordo a condizione che gli stessi corsi siano
integrati tramite un modulo di aggiornamento, con verifica finale
dell’apprendimento, da effettuarsi entro marzo 2015.
Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica
dell’apprendimento finale a condizione che entro marzo 2015 venga
effettuato il modulo integrativo di aggiornamento con verifica finale
dell’apprendimento.
Scadenze
I lavoratori
incaricati dell’uso di attrezzature per cui è richiesta una
abilitazione devono effettuare la formazione teorica e pratica con
verifica dell’apprendimento entro marzo 2015.
I lavoratori in possesso di formazione pregressa documentabile devono frequentare un
corso di aggiornamento specifico con verifica finale
dell’apprendimento entro marzo 2015.
Una volta conseguita
l’abilitazione, la stessa dovrà essere aggiornata entro 5 anni, dalla data di
rilascio dell’attestato di abilitazione, attraverso corsi di aggiornamento di 4
ore.
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