giovedì 11 giugno 2026

AI ACT - regole per le imprese

L'introduzione della "via italiana" all'AI Act, integrata con il quadro normativo europeo (Regolamento UE 2024/1689 e Legge 132/2025), segna un cambio di passo decisivo per le imprese. L'intelligenza artificiale non è più solo uno strumento di innovazione, ma una materia soggetta a rigorosi obblighi di compliance, con un impatto profondo sulla gestione dei dati personali e sulla sicurezza sul lavoro.

I punti chiave degli obblighi per le aziende:

1. Sicurezza sul Lavoro e Responsabilità Umana

La normativa italiana mette al centro la dignità del lavoratore. L'IA in ambito aziendale è ammessa solo se finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla tutela dell'integrità psicofisica.

  • Divieto di controllo occulto: È vietato l'uso di sistemi di IA che operino in contrasto con lo Statuto dei Lavoratori o che effettuino forme di monitoraggio non autorizzate (es. riconoscimento delle emozioni o analisi comportamentale invasiva).

  • Supervisione umana: L'IA non può sostituire la responsabilità decisionale umana, specialmente in ambiti critici come la sicurezza operativa e la valutazione delle performance. Il lavoratore ha sempre diritto a richiedere un controllo umano sulle decisioni automatizzate.

  • Obbligo di informazione: Prima di implementare sistemi basati su IA (particolarmente quelli classificati ad "alto rischio", come i software HR di selezione o valutazione), il datore di lavoro deve informare i dipendenti per iscritto, almeno 24 ore prima, specificando logiche di funzionamento, dati raccolti e potenziali rischi.

2. Protezione dei Dati Personali

Il rispetto del GDPR rimane un pilastro fondamentale. Ogni sistema di IA che tratti dati personali deve essere conforme ai principi di liceità e trasparenza.

  • Trasparenza e Disclaimer: Le aziende hanno l'obbligo di dichiarare chiaramente (anche tramite disclaimer in email e contratti) quando un servizio è supportato da IA.

  • Qualità e Due Diligence sui dati: È essenziale verificare che i dataset utilizzati per addestrare o alimentare i modelli non contengano dati illeciti o bias discriminatori. I fornitori di IA devono essere contrattualizzati come Responsabili del Trattamento (art. 28 GDPR), con clausole specifiche che vietino il riutilizzo dei dati aziendali per l'addestramento di altri modelli.

3. Obblighi Formativi (AI Literacy)

La legge impone un obbligo diffuso di alfabetizzazione all'IA. Le aziende devono formare il personale affinché sia in grado di:

  • Comprendere il funzionamento dei sistemi e riconoscerne i limiti e i possibili errori (bias).

  • Utilizzare gli strumenti in modo sicuro, proteggendo i dati sensibili.

  • Riconoscere le opportunità e i rischi etici connessi all'uso di tali tecnologie.

Prossime Scadenze

È fondamentale ricordare che il percorso di adeguamento è graduale:

  • 2 agosto 2026: È la data cruciale in cui l'AI Act diventa pienamente applicabile per tutti i nuovi sistemi valutati come "ad alto rischio".


lunedì 7 luglio 2025

Formazione per neoassunti precedente all'inizio del lavoro.

 

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, siglato in attuazione dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, viene abrogato il precedente accordo del 2011, superando espressamente la previsione del termine dei 60 giorni.

Il testo dell’Accordo 2025 (che entrerà definitivamente a regime a maggio 2026, con transizione completa entro il 24 maggio 2027) stabilisce in modo più rigido che:

«La formazione deve essere impartita ai lavoratori prima dell’inizio delle attività lavorative che comportano esposizione a rischi.»

Non è più prevista, quindi, alcuna possibilità di differire il completamento del percorso formativo oltre l’avvio effettivo delle mansioni.

martedì 13 maggio 2025

Approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Materia di Sicurezza sul Lavoro

Il recente Accordo tra il Governo e le Regioni (17 aprile 2025) delinea un aggiornamento sostanziale del sistema di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'intento primario è la standardizzazione e l'elevazione qualitativa dei percorsi formativi a livello nazionale. Di seguito, si elencano i punti principali che caratterizzano il nuovo accordo:

  • Standardizzazione dei Contenuti e Durate: Definizione più precisa e uniforme dei contenuti minimi, delle durate e degli aggiornamenti periodici per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e RLS, superando le eterogeneità regionali pregresse.
  • Requisiti Qualitativi dei Soggetti Formatori: Inasprimento dei criteri di qualificazione per gli enti e i docenti erogatori della formazione, focalizzandosi su competenze specifiche, esperienza comprovata e aggiornamento professionale continuo.
  • Modalità Didattiche e Tecnologie Innovative: Apertura regolamentata all'utilizzo di metodologie didattiche avanzate, inclusa la formazione a distanza (e-learning) nel rispetto di specifici requisiti tecnici e di tracciabilità, e l'introduzione di strumenti come la realtà virtuale/aumentata per simulazioni pratiche.
  • Rafforzamento della Formazione Pratica: Maggiore enfasi sull'addestramento pratico e sulle simulazioni operative, mirate all'acquisizione di competenze concrete per la gestione dei rischi specifici delle diverse attività lavorative.
  • Tracciabilità e Validazione della Formazione: Implementazione di sistemi più rigorosi per la registrazione, la tracciabilità e la validazione della formazione erogata, potenzialmente attraverso piattaforme digitali centralizzate o sistemi interoperabili.
  • Aggiornamento Normativo e Tecnologico Continuo: Previsione di meccanismi strutturati per l'aggiornamento periodico dei contenuti formativi in relazione all'evoluzione della normativa, delle buone prassi e delle innovazioni tecnologiche nei diversi settori.
  • Controllo e Monitoraggio dell'Efficacia Formativa: Introduzione di indicatori e procedure per la valutazione dell'efficacia della formazione erogata, con possibili meccanismi di audit e verifica da parte degli organi competenti.
  • Riconoscimento della Formazione Pregressa e Crediti Formativi: Definizione di criteri chiari per il riconoscimento della formazione già acquisita e per la gestione dei crediti formativi tra diversi percorsi e contesti lavorativi.
  • Specificità Settoriali: Maggiore attenzione alle peculiarità dei diversi settori produttivi, con la possibile definizione di moduli formativi specifici e integrativi per affrontare i rischi settoriali in modo più mirato.
  • Ruolo degli Organismi Paritetici: Potenziamento del ruolo degli organismi paritetici nella definizione dei fabbisogni formativi e nella validazione dei percorsi, in virtù della loro conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali e dei rischi specifici.

L'implementazione di questo nuovo Accordo Stato-Regioni richiederà un adeguamento da parte di tutti gli attori coinvolti nel sistema della prevenzione, con l'obiettivo di elevare il livello di consapevolezza e competenza in materia di sicurezza sul lavoro e contribuire in modo significativo alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

lunedì 24 marzo 2025

GPS su autocarri: sanzione di 50.000 euro ad una azienda

 Il Garante Privacy ha multato con 50mila euro un’azienda di autotrasporto per l’uso illecito di un sistema GPS che monitorava i mezzi utilizzati da circa 50 dipendenti senza rispettare la normativa sulla privacy. 

L’indagine, avviata dopo il reclamo di un ex dipendente e condotta con la Guardia di Finanza, ha rivelato che il sistema tracciava in modo continuo localizzazione, velocità e stato dei veicoli, violando i limiti imposti dall’Ispettorato del lavoro. 

L’azienda non aveva fornito un’informativa adeguata ai lavoratori e conservava i dati per oltre cinque mesi, contravvenendo ai principi di minimizzazione e limitazione. Oltre alla sanzione, il Garante ha imposto all’azienda di correggere le proprie pratiche e fornire un’adeguata informativa ai dipendenti.

lunedì 10 febbraio 2025

Aggiornamenti sul Decreto Legislativo n.231/2001

Negli ultimi mesi, il Decreto Legislativo 231/2001 è stato aggiornato con l’introduzione di nuovi reati presupposto, ampliando così la responsabilità amministrativa degli enti. Queste modifiche impongono alle aziende un adeguamento dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) per garantirne la conformità.

Principali aggiornamenti

  1. Legge 8 agosto 2024, n. 112
    È stato introdotto nel Codice Penale il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (art. 314-bis c.p.), ora incluso tra i reati presupposto del Decreto 231. Questa nuova fattispecie si aggiunge al peculato e riguarda le situazioni in cui viene compromesso un interesse finanziario dell’Unione Europea.

  2. Legge 9 agosto 2024, n. 114
    Sono state apportate modifiche al Codice Penale, tra cui:

    • L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), che non è più perseguibile.
    • La riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), ora definito in modo più restrittivo.
      Questi cambiamenti hanno un impatto diretto sull’elenco dei reati previsti dal Decreto 231.
  3. Legge 9 ottobre 2023, n. 137
    Con la conversione in legge del "Decreto Giustizia" (D.L. 10 agosto 2023, n. 105), sono stati aggiunti tre nuovi reati presupposto:

    • "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.)
    • "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis c.p.)
    • "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.)
      Queste nuove fattispecie ampliano il rischio legato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e rendono necessario un aggiornamento dei MOG per includere misure di prevenzione adeguate.

Implicazioni per le aziende

Le aziende devono valutare attentamente l’impatto di queste modifiche normative sui propri processi interni e aggiornare i Modelli di Organizzazione e Gestione per prevenire il rischio di commissione dei nuovi reati presupposto. È fondamentale che gli Organismi di Vigilanza (OdV) monitorino costantemente l’evoluzione normativa per garantire la conformità ed evitare responsabilità amministrative.

Per consultare l’elenco sempre aggiornato dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, è possibile fare riferimento al sito ufficiale dedicato.

lunedì 23 settembre 2024

Patente a crediti - Decreto 18 settembre 2024 - Lo schema esplicativo

 

Patente a crediti

A seguito della modifica dell’art.27 D.Lgs.81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro) è stato emanato il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.


Poiché le novità introdotte sono piuttosto articolate cerchiamo di dare una traccia schematica per potersi districare in questa nuova materia.


Soggetti obbligati:

Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/2008.


Imprese con sede estera:

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.


Soggetti esclusi dall’obbligo:

Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.


Come richiedere la patente a crediti:

attraverso il portale internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


Quanti punti sono assegnati in fase di rilascio:

Una volta verificati i requisiti, sono assegnati 30 punti di base ai quali se ne possono aggiungere altri in funzione delle caratteristiche dell’impresa (adozione di modelli organizzativi MOG, possesso di certificazione ISO45001, ecc.).


Qual è il minimo di crediti per operare nei cantieri temporanei:

Dotazione pari o superiore a quindici crediti. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione per infortuni gravi.


Come recuperare crediti perduti:

il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta
dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).


Entrata in vigore:

ad oggi (23 settembre 2024) il termine è indicato nella data del 

1 ottobre 2024.

giovedì 7 marzo 2024

La "Patente a punti" per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili

Il decreto-legge n. 19/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 02/03/2024, rappresenta un importante intervento normativo nel settore delle costruzioni, introducendo il concetto di patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. Questa patente è una novità significativa che mira a migliorare la qualità e la sicurezza dei lavori nel settore.

Il testo del decreto modifica diversi aspetti del Decreto Legislativo 81/08, che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Innanzitutto, l'articolo 27 introduce il concetto di patente di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Per ottenere questa patente, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti riguardanti l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale, nonché il possesso di documenti relativi alla valutazione dei rischi e alla regolarità contributiva.

La patente è rilasciata in formato digitale dalle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha un punteggio iniziale di trenta crediti. Tuttavia, questo punteggio può essere decurtato in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro o in caso di infortuni sul luogo di lavoro. Le violazioni portano a decurtazioni di crediti, mentre gli infortuni sul lavoro possono comportare la sospensione temporanea della patente.

La mancanza di crediti può avere conseguenze serie per le imprese e i lavoratori autonomi, inclusa l'esclusione da lavori pubblici e il pagamento di sanzioni amministrative significative.

Per esempio, una dotazione inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti

Inoltre, il decreto modifica gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, stabilendo che essi devono verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, trasmettere documenti all'amministrazione concedente e verificare il possesso della patente.

Infine, l'articolo 157 del decreto prevede sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori che violano le norme sulla sicurezza e sugli obblighi relativi alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Complessivamente, il decreto si propone di migliorare la sicurezza e la qualità dei lavori nei cantieri edili attraverso l'introduzione di un sistema di qualificazione e monitoraggio basato su una patente a punti.

 

ATTENZIONE: si ricorda che il testo del Decreto Legge ha validità di 60 giorni entro i quali dovrà essere convertito in legge con possibili modifiche, pertanto quanto sopra indicato potrebbe subire modifiche in sede di conversione.

venerdì 20 ottobre 2023

Formazione sulla sicurezza in EDILIZIA: validità di 3 o 5 anni?

 

Con il CCNL edilizia, siglato nel 2022 da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, sono stati rivisti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro.

Il “CCNL che si rivolge ai lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative” prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Come si concilia tale previsione con gli aggiornamenti previsti dalla legge e dagli Accordi Stato-Regioni vigenti, in base ai quali la validità di tali corsi è di 5 anni?

Naturalmente il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Per questo motivo  nelle aziende interessate dal CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non comporta per il datore di lavoro sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Tuttavia, va detto che tale inadempienza si traduce in violazione di un CCNL come previsto e sanzionato dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:

“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Pertanto, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale, non sarà punito ai sensi del D.Lgs.81/2008 ma ai sensi del sopra citato art.509 del Codice Penale con la sanzione amministrativa compresa tra euro 103 a euro 516.


martedì 1 agosto 2023

Di-isocianati: le nuove regole

Attraverso il Regolamento (UE) 2020/1149 (pubblicato il 4 agosto 2020) è stato modificato l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilendo restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Sulla base del regolamento, sono state definite due scadenze: 

A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato composti contenenti “diisocianati”, salvo che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure che il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti disponga di informazioni sui requisiti obbligatori e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Per quanto sopra previsto, spetta ai datori di lavoro (ed ai lavoratori autonomi) garantire che gli utilizzatori di diisocianati abbiano completato con successo una formazione adeguata sull'uso sicuro di tali sostanze prima del loro utilizzo.

Quale formazione?

Al momento non è previsto il contenuto e la durata minima della formazione da seguire, pertanto la stessa dovrà essere "calibrata" sulle reali condizioni di lavoro ed utilizzo di ciascuna realtà.

Secondo le interpretazioni più diffuse, la formazione sui diisocianati dovrebbe (o potrebbe) far parte della formazione sui rischi specifici di cui all'art.37 D.Lgs.81/2008 ed Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 purché esplicitata nel registro e nell'attestato e che il docente sia adeguatamente competente in materia.


Dove si trovano i diisocianati?

Tra i prodotti che possono contenere diisocianati abbiamo:

  • composti poliuretanici 
  • resine bicomponenti, 
  • sigillanti, 
  • materiali da rivestimento, 
  • schiume, 
  • adesivi,
  • vernici e pitture

giovedì 23 marzo 2023

La sicurezza ed i rischi delle batterie al litio

Sempre più diffuse, le batterie al litio sono ormai impiegate per le attrezzature più disparate: decespugliatori, martelli demolitori, smerigliatrici angolari, ecc.

Quali sono i rischi legati a questo tipo di fonte di energia?

Scarica completa : ne causa l’instabilità, con conseguente corto circuito interno e surriscaldamento del sistema;
Sovraccarico termico : causato da fonti di energia o calore esterne, con conseguente surriscaldamento del sistema;
Danni meccanici : in combinazione all’alta densità energetica della batteria (ad esempio in seguito a un colpo o a un incidente);
Sovraccarico elettrico : durante la fase di carica o scarica (dovuto ad esempio a un difetto di produzione della protezione elettronica).
Un fattore determinante è lo stato di carica: le celle che hanno uno stato di carica inferiore al 50% non evidenziato reazioni gravi, anche nel caso di forti danni subiti.
La situazione diventa particolarmente pericolosa se una batteria al litio rilascia la propria energia immagazzinata in maniera incontrollata. Quando il calore del prodotto supera il punto di fusione del litio (180,5°C), si verifica una reazione a catena incontrollabile, la “fuga termica”. La conseguenza è un riscaldamento della batteria in maniera esplosiva.
Gli incendi legati alle batterie al litio sono difficili da gestire e il fuoco si propaga rapidamente. Spesso, tutto ciò che i vigili del fuoco possono fare è proteggere le zone adiacenti.

venerdì 17 giugno 2022

GDPR: parte la consultazione pubblica sulle regole da adottare per il calcolo delle sanzioni

 Entro il 27 giugno imprese, cittadini e PA potranno inviare le loro proposte


Fino al 27 giugno sarà possibile inviare proposte di modifica alle linee guide, adottate in via provvisoria dall’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati), sulle sanzioni emesse in caso di violazioni del GDPR.

L’obiettivo è quello di uniformare il trattamento sanzionatorio nei vari Paesi della UE.

I Garanti per la protezione dei dati personali europei hanno proposto l’aggiornamento delle metodologie adottate, suddividendo le modalità di calcolo in cinque fasi.

  1. Si stabilisce se il caso in questione riguarda uno o più casi di condotta sanzionabile e se la condotta abbia portato a una o più violazioni.
  2. Si individua un punto di partenza per il calcolo della sanzione, tenendo in considerazione la classificazione delle violazioni in base alla loro natura, la gravità della violazione e il fatturato dell’impresa.
  3. Sono valutate le aggravanti o attenuanti che possono aumentare o diminuire l'importo della sanzione pecuniaria, sulla base di criteri interpretativi armonizzati.
  4. Viene definito il valore massimo della sanzione, in base alle disposizioni del GDPR, in modo da garantire che tali importi non vengano superati.
  5. Si valuta se l'importo ipotizzato per la sanzione soddisfa i requisiti di efficacia, dissuasività e proporzionalità previsti dal Regolamento europeo per la tutela dei dati personali.

A titolo di esempio, una sanzione comminata a una grande multinazionale potrebbe risultare troppo limitata se fosse uguale a quella proposta per una piccola impresa. In tal caso l’effetto deterrente della sanzione sarebbe irrilevante sul bilancio aziendale. Allo stesso tempo, occorre distinguere i soggetti che hanno commesso una sola violazione da quelli che invece adottano comportamenti illeciti continuativi.

mercoledì 19 gennaio 2022

Nuove modifiche al D.Lgs.81/2008 - Testo Unico Sicurezza sul lavoro

Attraverso la conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021sono state apportate importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Anzitutto nasce un vero e proprio obbligo di  nomina del preposto ai sensi dell'art.18 comma1 lettera b-bis del TU.

Inoltre il preposto diventa ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

Si ricorda che il preposto, quando nominato, deve essere assoggettato a formazione aggiuntiva di almeno 8 ore rispetto alla formazione prevista per il lavoratori in generale.

La mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e/o del Dirigente è sanzionabile (ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) ) con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).

 

Quali sono le funzioni fondamentali del preposto?

Il Preposto, in base alla modifica della lett. a) del primo comma (art.19) deve:  “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Pertanto, il preposto ha l’obbligo di intervenire qualora riscontri comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, al fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Qualora si verifichi il mancato rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

Viene inoltre aggiunto il comma f-bis), in base al quale “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

Pertanto, se il preposto rilevasse condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, dovrà intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente.

venerdì 24 settembre 2021

Green Pass nei luoghi di lavoro: la circolare

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE

 

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi di lavoro, dovranno possedere, ed esibire su richiesta, la certificazione verde (green pass) Covid-19.

Si riporta in calce il link alla circolare predisposta dalla collega, dott.ssa Sonia Bertuccelli (consulente del lavoro) per opportuni chiarimenti sugli obblighi e le sanzioni di cui al Decreto Legge n.127 del 21/09/2021.


Scarica la Circolare Green Pass




G
M
T
Y
La funzione vocale è limitata a 200 caratteri

venerdì 12 marzo 2021

Sanzioni anche per la Pubblica Amministrazione

Una sanzione di 75.000€ al Ministero dello Sviluppo Economico per tardiva nomina del Responsabile della Protezione Dati (quello che in gergo viene chiamato RPD oppure DPO - Data Protection Officier) è stata recentemente irrogata dal Garante della Privacy.


La tardiva nomina sarebbe emersa a seguito dell'istruttoria di un procedimento inerente la pubblicazione integrale dei curricula di molti manager attraverso la quale sarebbe stato possibile attuare furto di identità (erano presenti anche numeri di cellulare e, in alcuni casi, copie del documento di identità) e creazione di database con profilazioni non autorizzati.


Il Garante ha ritenuto, inoltre, che la pubblicazione dei curricula senza alcun filtro, rappresenta un trattamento sproporzionato rispettoai principi dettati dal Gdpr in quanto sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti meno invasivi rispetto alla pubblicazione sul web dei dati e delle informazioni di tutti i manager, evitando il rischio di utilizzi illeciti da parte di terzi.


giovedì 4 febbraio 2021

Controlli del Garante sui social network

Recentemente sono stati avviati controlli e richieste da parte del Garante della Privacy nei confronti dei più conosciuti social network. 

Le verifiche sono volte a capire quali siano i modi adottati per il controllo dell'età degli iscritti poiché sono state evidenziate situazioni critiche inerenti minori che operano in modo intenso e continuativo sulle piattaforme in esame. 

Al momento i social interessati dalle attività di controllo hanno ricevuto richieste di chiarimenti da fornire entro termini piuttosto brevi (15 giorni salvo eventuali proroghe). Al termine del procedimento potremo comprendere come evolverà la non facile situazione. 

Da rilevare che la verifica dell'età di chi si iscrive ad una piattaforma può essere particolarmente difficoltosa a meno di non richiedere dati personali specifici (immagine di un documento di identità, ecc.).

 

lunedì 4 gennaio 2021

Ispezioni sul rispetto della normativa Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, prosegue con le attività di controllo (svolte attraverso la Guardia di Finanza) in merito ai trattamenti di dati svolti nell’ambito di settori particolarmente delicati, quali la fatturazione elettronica, il whistleblowing, il food delivery, il rispetto delle azioni in caso di data breach. 

Le verifiche avranno ad oggetto anche le società che operano nel settore del “rating reputazionale”.

Ulteriori ispezioni sono programmate dal Garante per verificare il rispetto delle norme nel rilascio di certificati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, e nell’attività di marketing, sia nel settore pubblico che privato.

Saranno effettuati controlli anche sull’adozione delle misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e di imprese che trattano particolari categorie di dati personali, sulla corretta somministrazione dell'informativa e l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati.

Saranno inoltre verificati i tempi di conservazione dei dati. 

Si ricorda che le attività ispettive sono attivate anche su  segnalazioni e reclami, con particolare attenzione alle violazioni più gravi.

Il Garante della Privacy riporta inoltre un primo bilancio dell’attività ispettiva e sanzionatoria nel primo semestre del 2020 registrando un notevole incremento delle entrate complessive derivanti dalle sanzioni che passano da 1 milione 223mila euro del primo semestre del 2019 a 7 milioni 108 mila euro, con un aumento del 481% 

Sono state effettuate, inoltre, iscrizioni a ruolo per un importo complessivo di 5 milioni 42 mila euro (+124%) a fronte dei 2 milioni 248mila euro del primo semestre 2019, che hanno riguardato trasgressori che non si sono avvalsi della facoltà di definizione agevolata prevista dal decreto legislativo n.101 del 2018.

lunedì 15 giugno 2020

Covid-19: classificato secondo le categorie degli agenti biologici

Attraverso la direttiva (Ue) 2020/739 (pubblicata sulla G.U.C.E. L del 4 giugno 2020, n. 175), il Covid-19 è stato classificato come agente biologico di categoria 3. La direttiva dovrà essere recepita attraverso un atto normativo nazionale ma, ad oggi, rappresenta un punto di riferimento (seppure in divenire) per la classificazione del rischio nelle aziende italiane.
Il provvedimento va a modificare l’allegato III alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici per i quali è nota la possibilità di causare malattie infettive nell’uomo.
La direttiva 2020/739, una volta recepita nell'ordinamento italiano tramite un decreto attuativo, andrà a modificare il titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. “Testo unico sulla sicurezza”).
Si ricorda che ai sensi del sopra citato Testo Unico, la classificazione per categorie degli agenti biologici è così ripartita:



a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.


mercoledì 19 febbraio 2020

Attività di ispezione sulla Privacy: la programmazione del Garante per il primo semestre 2020 e le sanzioni del 2019


Il Garante ha definito i settori che saranno oggetto di verifica nei primi sei mesi del 2020 e, in particolare riguarderanno:
- i trattamenti di dati svolti nell’ambito della sanità e, più precisamente, gli enti pubblici che si occupano della “medicina di iniziativa” e le multinazionali del settore farmaceutico e sanitario.

- i trattamenti di dati effettuati dagli intermediari dell’ambito della fatturazione elettronica;
- le società che gestiscono banche dati reputazionali e dalle società di food delivery;
- il rispetto delle norme nel rilascio di certificati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente,
- il trattamento dei dati per attività di marketing, e-banking, gestione delle carte di fedeltà;
- l’uso di software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (il cosiddetto “whistleblowing”);
- la gestione in caso di violazioni della sicurezza dei dati (data breach).

Saranno inoltre effettuati controlli sulle misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e di imprese che trattano categorie di dati particolari, sulla corretta somministrazione di informativa e acquisizione del consenso, oltre che sui tempi di conservazione dei dati.

Si rileva inoltre che nel corso del 2019 sono state applicate sanzioni per 15.910.390 euro oltre ad iscrizioni a ruolo per un importo complessivo di 12.243.267 euro, riguardanti trasgressori che non si sono avvalsi della facoltà di definizione agevolata prevista dal decreto legislativo n.101 del 2018.

venerdì 15 marzo 2019

Adempimenti e controlli privacy sempre più vicini

Si avvicina il termine ultimo per l'applicazione "morbida" del D.Lgs.101/2018 con il quale è stata definita più in dettaglio l'applicazione del già efficace Regolamento Europeo n.2016/679 (meglio conosciuto come GDPR).

In sostanza, sia il Regolamento Europeo che il Decreto Legislativo italiano sono già perfettamente applicati tuttavia, la norma italiana ha previsto un periodo di 8 mesi dalla sua entrata in vigore, durante i quali il Garante per la Privacy terrà conto della novità normativa nello svolgimento delle proprie attività di controllo e di applicazione delle sanzioni.

Il periodo sopra citato terminerà a maggio 2019, ma preme ricordare che non si tratta di sospensione dell'applicabilità della normativa o delle sanzioni.
Pertanto, in caso di contestazioni da parte di soggetti interessati in periodo precedente la scadenza, le autorità chiamate a giudicare applicherebbero le sopra citate norme (pur con eventuale occhio di riguardo dato dalla recente normazione) senza concedere esoneri da responsabilità.



venerdì 8 febbraio 2019

GDPR e consulenti del lavoro: Responsabili o Titolari?

Attraverso la newsletter del 7 febbraio 2019, il Garante per la Privacy ha chiarito la corretta interpretazione del ruolo dei consulenti del lavoro in merito alla protezione dei dati personali e, nello specifico, con riferimento al GDPR.

In sostanza, il consulente del lavoro che tratti i dati dei propri dipendenti è Titolare del trattamento.
Nei confronti dei propri clienti (e dei loro dipendenti) assume invece il ruolo di Responsabile del trattamento in quanto, di fatto, tratta dati per conto del Titolare - cliente.

Con questo chiarimento pare risolto il dubbio che da mesi produce il rimando di competenze e responsabilità tra il Consulente del lavoro ed i propri clienti.